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Sentenza

Sentenza del 11/02/2021 n. 829 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Sottoscrizione - Delega di firma - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un atto amministrativo fiscale sostenendo che la sottoscrizione fosse stata apposta da un funzionario non titolato o privo di delega; la questione centrale è dunque l'accertamento della legittimazione del sottoscrittore e della sussistenza di una delega o esercizio corretto del potere sostitutivo

La decisione

La giurisprudenza ha stabilito che non grava sul contribuente l'onere di provare che la firma sia stata apposta da un funzionario non titolato. Invece è l'Agenzia delle Entrate che deve dimostrare la regolarità della sottoscrizione, ossia l'esistenza di una delega o il corretto esercizio del potere sostituivo da parte del sottoscrittore. Tale documentazione, se esistente, è in possesso dell'Amministrazione finanziaria e pertanto è a carico di quest'ultima fornirla; la distribuzione dell'onere della prova è perciò fissata e non ammette eccezioni, conformemente alle pronunce citate

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 42

    l'art. 42 disciplina la sottoscrizione degli atti e gli incarichi; l'interpretazione giurisprudenziale ricavata dal testo è che la prova della regolarità della sottoscrizione/delega grava sull'Amministrazione che detiene i documenti relativi alle deleghe o all'esercizio del potere sostitutivo

  • Cass., 19190/2019

    afferma che l'onere di provare la legittimità della sottoscrizione è dell'Amministrazione finanziaria

  • Cass., 14626/2000

    conferma la regola sulla ripartizione dell'onere probatorio in relazione alle deleghe di firma

  • Cass., 17400/2012

    ribadisce che il contribuente non deve provare la mancata titolarità del sottoscrittore quando contesta la delega

  • Cass., 22800/2015

    sottolinea l'obbligo per l'Amministrazione di produrre la documentazione attestante la delega o l'esercizio del potere sostitutivo

Massime di principio

  • In caso di contestazione della sottoscrizione/delega, il contribuente non è tenuto a provare che il firmatario non era titolato; spetta all'Amministrazione fornire la prova della delega o della legittimità della sottoscrizione
  • Se l'Amministrazione non produce il documento attestante la delega o non dimostra il corretto esercizio del potere sostitutivo, l'atto può essere considerato viziato sotto il profilo formale
  • La documentazione relativa alle deleghe è in principio già in possesso dell'Amministrazione finanziaria; il contribuente può quindi limitarsi a eccepire la mancanza o l'irregolarità della sottoscrizione e chiedere la produzione
  • La ripartizione dell'onere della prova è rigida: non ammette inversioni o eccezioni salvo che l'Amministrazione fornisca elementi probatori idonei
  • Prassi consigliata per il contribuente: sollevare tempestivamente l'eccezione di mancata delega nella memoria difensiva e chiedere l'acquisizione/produzione della delega da parte dell'Agenzia; per l'Amministrazione: conservare e produrre sempre i titoli di delega e gli atti che attestano l'esercizio del potere sostitutivo

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