Sentenza n. 29/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del verbale dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico del 9 aprile 2025, prot. 2099, recante «conclusione negativa della conferenza di servizi indetta per autorizzare la realizzazione di una nuova struttura di telecomunicazioni (stazione radio base per telefonia mobile) di Cellnex Italia Spa e Zefiro Net Spa sita in località Loc. Roella snc (“CZ052 – Davoli Mare”)»; - della nota del 12 febbraio 2025, prot. n. 1476, con la quale il Comune di Davoli, nell’ambito della predetta conferenza di servizi, ha espresso parere negativo sulla domanda di autorizzazione presentata dalle indicate società; - ove necessario, delle NTA del PRG del Comune di Davoli (in particolare, dell’art. 5) nella parte in cui assoggetterebbe la realizzazione della SRB a piano urbanistico attuativo; - di ogni altro atto presupposto, collegato o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale conclusivo negativo della conferenza di servizi relativa all'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base, nonché il presupposto parere comunale negativo
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la conclusione negativa della conferenza di servizi e il parere del Comune di Davoli, contestando le ragioni urbanistiche e amministrative poste a fondamento del diniego. In particolare, ha dedotto che l'area sarebbe stata erroneamente qualificata sotto il profilo urbanistico; che, comunque, le infrastrutture di telecomunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, sono compatibili con ogni destinazione urbanistica, salvo eventuali siti sensibili individuati mediante lo specifico regolamento comunale; che la stazione radio base non richiede la preventiva approvazione di un piano attuativo convenzionato; che non sono applicabili gli indici fondiari, i limiti di altezza e le distanze previsti per le ordinarie costruzioni, anche in ragione della clausola di deroga contenuta nelle NTA per le opere di interesse pubblico; che non sussisteva una violazione della fascia di rispetto ferroviario, essendo l'impianto collocato a oltre 30 metri dalla linea ferroviaria; che il preteso contrasto con i diritti dei terzi era stato affermato in modo generico; e che l'intervento non costituiva variante al PRG né poteva essere valutato negativamente in ragione della futura pianificazione comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il verbale conclusivo negativo della conferenza di servizi, ritenendo illegittima la valutazione comunale. Ha affermato che gli impianti per telecomunicazioni non sono assimilabili alle ordinarie costruzioni edilizie, poiché normalmente consistono in strutture sviluppate in altezza, prive di volumetria o cubatura e con un impatto territoriale differente da quello degli edifici. Ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e, proprio per tale qualificazione, sono compatibili con qualunque destinazione urbanistica. Ne consegue che l'eventuale errore nell'individuazione della destinazione dell'area era comunque privo di incidenza decisiva. Il giudice ha inoltre escluso la necessità di una preventiva approvazione di un piano attuativo relativo all'intero comparto e l'applicabilità alla stazione radio base dei limiti di altezza e degli indici fondiari stabiliti per l'edificazione ordinaria. Quanto alla distanza dalla ferrovia, il parere comunale è stato ritenuto estremamente generico e la documentazione dimostrava il rispetto della distanza minima di 30 metri prevista dall'art. 49 d.P.R. n. 753/1980. Anche il richiamo ai diritti dei terzi è stato giudicato meramente assertivo, tenuto conto dei limiti delle competenze comunali nella tutela di interessi privati. Il verbale è stato quindi annullato, con condanna del Comune e dell'Unione dei Comuni alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi semplificata e asincrona nell'ambito della quale è stato adottato il verbale conclusivo impugnato.
art. 43 d.lgs. 259/2003
Assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria; da tale qualificazione il giudice ricava la compatibilità degli impianti con qualunque destinazione urbanistica e l'inapplicabilità delle regole edilizie proprie delle costruzioni ordinarie.
art. 49 d.P.R. 753/1980
Prevede la soglia di 30 metri rispetto alla linea ferroviaria; il giudice ha ritenuto rispettata tale distanza sulla base della documentazione in atti.
art. 24 l.r. Calabria 19/2002
Richiamato dal Comune quale fondamento dell'assoggettamento del comparto a piano attuativo unitario; il giudice ha escluso che tale preventiva pianificazione fosse necessaria per la stazione radio base.
art. 65, comma 2, lett. b), l.r. Calabria 19/2002
Richiamato dal Comune in relazione alla pretesa natura di variante puntuale dell'intervento; la decisione esclude, in concreto, che il progetto della stazione radio base debba essere trattato come variante al PRG.
art. 8, comma 6, d.lgs. 259/2003
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che eventuali limitazioni localizzative per siti sensibili devono essere stabilite mediante apposito regolamento comunale; il testo non riferisce un'autonoma decisione del TAR su questo specifico profilo.
Massime di principio
- Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, comprese le stazioni radio base, sono assimilate per legge alle opere di urbanizzazione primaria e sono pertanto compatibili con qualunque destinazione urbanistica dell'area, salvo specifiche e legittime limitazioni localizzative previste dalla disciplina di settore.
- La realizzazione di una stazione radio base non può essere trattata come l'edificazione di un ordinario fabbricato: non richiede la preventiva approvazione di un piano attuativo relativo all'intero comparto e non è soggetta, in quanto tale, ai limiti di altezza e agli indici fondiari previsti per le costruzioni edilizie ordinarie.
- L'eventuale erronea individuazione della destinazione urbanistica dell'area non è decisiva ai fini dell'autorizzazione di una stazione radio base quando l'impianto, per la sua qualificazione normativa come opera di urbanizzazione primaria, risulta comunque compatibile con la destinazione urbanistica effettiva.
- Il diniego fondato sul mancato rispetto della distanza ferroviaria deve essere sorretto da un'istruttoria e da una motivazione specifiche; non è sufficiente un richiamo generico quando la documentazione dimostra il superamento della distanza minima prevista dalla legge.
- Il contrasto dell'impianto con i diritti dei terzi non può essere meramente affermato, soprattutto quando l'amministrazione comunale non individua concretamente gli interessi privati asseritamente lesi e opera al di fuori dei limiti delle proprie competenze istituzionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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