Sentenza del 29/01/2018 n. 1005 - Comm. Trib. Prov. Catania
Reddito d'impresa - Deducibilità costi - Inerenza - Onere della prova a carico del contribuente - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dei costi d’impresa e, in particolare, l’inerenza delle spese all’attività esercitata. Il contribuente sosteneva il diritto a dedurre i costi, mentre l’Amministrazione finanziaria ne contestava la prova e la diretta imputazione ad attività produttive di ricavi. La sentenza ha chiarito che spetta al contribuente dimostrare, con elementi certi e precisi, sia il sostenimento della spesa sia i presupposti della deducibilità, inclusa l’inerenza. La prova non può fondarsi su mere regole di esperienza, semplici registrazioni contabili o dichiarazioni non supportate da ulteriori elementi.
La decisione
La deducibilità dei costi è stata subordinata alla prova concreta fornita dal contribuente. L’onere probatorio non è stato considerato invertito, ma applicazione del principio generale secondo cui chi pretende il riconoscimento di un effetto favorevole deve dimostrarne i presupposti. In assenza di elementi certi e precisi sull’inerenza e sulla riferibilità delle spese all’attività produttiva, il recupero fiscale operato dall’Amministrazione finanziaria risulta legittimo.
Norme richiamate
Articolo 2967 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che chiede di ottenere un vantaggio fiscale, come la deduzione di un costo, deve provare i fatti e i requisiti che ne giustificano il riconoscimento, inclusi l’effettivo sostenimento e l’inerenza della spesa.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo non deriva dalla sola contabilizzazione o dalla presenza di una fattura: il contribuente deve dimostrare che la spesa è stata realmente sostenuta ed è collegata all’attività d’impresa.
- L’inerenza deve essere provata con elementi oggettivi, documentabili e specifici, idonei a collegare il costo alla produzione di ricavi o allo svolgimento dell’attività economica.
- L’onere della prova resta a carico del contribuente che invoca la deduzione; ciò non costituisce un’inversione dell’onere probatorio, ma l’applicazione del principio generale sull’esercizio di una pretesa favorevole.
- Le mere registrazioni contabili, le regole di esperienza e le dichiarazioni generiche non sono normalmente sufficienti se non accompagnate da documentazione concreta e coerente.
- In una situazione analoga, è opportuno conservare contratti, ordini, relazioni, corrispondenza, documentazione bancaria e ogni altro elemento che dimostri il rapporto tra la spesa e l’attività produttiva.
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