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Sentenza

Sentenza n. 1294/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del verbale di scrutinio finale del consiglio di classe riferito all'anno scolastico 2025/2026 attestante la non ammissione del ricorrente all’esame di maturità; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il consiglio di classe ha deliberato il giudizio di non ammissione del ricorrente all’esame di maturità; 3) della valutazione finale pubblicata in data 6 giugno 2026 ove il ricorrente risulta aver riportato in matematica ed informatica una valutazione rispettivamente di 5,20 e 5,67;

Giustizia amministrativa202600643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale del 4 giugno 2026 e valutazione finale, nella parte in cui hanno disposto la non ammissione dello studente all’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato la non ammissione all’esame di maturità, deducendo: violazione dell’Ordinanza ministeriale n. 92 del 2007 e del Piano dell’offerta formativa, perché la scuola non avrebbe predisposto interventi di recupero adeguati e individualizzati, limitandosi ad attività in itinere rivolte all’intera classe; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza e illogicità, sostenendo che dagli atti non fosse ricostruibile l’iter valutativo; violazione dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. 122/2009, come aggiornato dal d.lgs. 62/2017, per non avere il consiglio verificato, in sede di integrazione dello scrutinio finale, l’eventuale recupero delle carenze; difetto di motivazione, poiché la decisione sarebbe stata automatica e non avrebbe spiegato perché le insufficienze fossero irrecuperabili o ostative all’esame; infine, disparità di trattamento rispetto ad altri studenti asseritamente ammessi pur versando in situazioni simili o peggiori. La scuola ha documentato che lo studente aveva ottenuto 4 in matematica e 4 in informatica, oltre a 5,96 in Sistemi e reti; che aveva accumulato oltre 200 ore di assenza e mostrato rendimento discontinuo; che gli erano stati offerti uno sportello settimanale di matematica dal 13 gennaio al 5 marzo 2026, mai frequentato, e attività di recupero in itinere, senza che egli formulasse richieste specifiche di chiarimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando come infondate le censure. In base all’art. 3, comma 1, lett. a), punto iv), dell’Ordinanza ministeriale n. 54/2026, l’ammissione richiede di regola la sufficienza in ogni disciplina; il consiglio può ammettere in presenza di un’insufficienza soltanto con adeguata motivazione. Nel caso concreto le insufficienze erano due e la non ammissione era sorretta da una motivazione articolata: impegno discontinuo e superficiale, frequenza irregolare con oltre 200 ore di assenza, mancato recupero di parti dei programmi, gravi carenze in matematica e informatica e mancato raggiungimento dei prerequisiti e delle competenze necessari. Il giudizio scolastico, espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile nel merito se non per vizi macroscopici; il Collegio non ha rilevato illogicità, irragionevolezza o travisamento. È stata respinta anche la censura relativa agli interventi di recupero: la loro eventuale insufficienza non determina di per sé l’illegittimità del giudizio finale, che va formulato in base alla preparazione e alla maturità effettivamente raggiunte; inoltre, le risultanze documentali non contestate attestavano le opportunità offerte e il mancato utilizzo dello sportello di matematica. La censura di disparità di trattamento è stata ritenuta generica, non essendo stati indicati gli studenti assunti a confronto né le ragioni della comparazione. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della controversia e la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), punto iv), O.M. n. 54/2026

    In base a tale disciplina, l’ammissione all’esame di maturità presuppone il conseguimento della sufficienza in tutte le discipline, per cui anche una sola insufficienza giustifica, di regola, la non ammissione. Quale eccezione a tale principio, è attribuita al consiglio di classe la facoltà di ammettere lo studente all’esame di maturità in presenza di una “votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline”, ma soltanto attraverso una “adeguata motivazione”.

    La sufficienza in tutte le discipline è la regola per l’ammissione; il consiglio di classe può derogare in presenza di una sola insufficienza, ma deve motivare adeguatamente la decisione di ammissione.

Massime di principio

  • L’ammissione all’esame di maturità presuppone, di regola, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; l’ammissione nonostante una sola insufficienza è una facoltà del consiglio di classe subordinata a un’adeguata motivazione.
  • Il giudizio del consiglio di classe sulla non ammissione all’esame conclusivo, in quanto espressione di discrezionalità tecnica sulla preparazione e maturità dello studente, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo vizi macroscopici quali illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
  • L’eventuale mancata o inadeguata attivazione di iniziative di sostegno o recupero non determina, di per sé, l’illegittimità del giudizio finale di non ammissione: la valutazione deve basarsi sulla preparazione e sulla maturità effettivamente raggiunte dallo studente.
  • La censura di disparità di trattamento è generica se non identifica gli studenti assunti come termine di confronto e non indica le ragioni per cui le rispettive situazioni sarebbero comparabili.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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