Cassazione Penale, Ordinanza n. 38735/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, nell'ambito dell'esecuzione penale, la sospensione di un'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura in esecuzione di una sentenza di condanna relativa a un manufatto abusivo. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza rilevando, da un lato, che non era stata provata la circostanza relativa al piano dell'immobile in cui avrebbe abitato il nucleo familiare del figlio dell'istante; dall'altro, che rilevavano il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza di demolizione e le condizioni economiche dell'interessato, non ritenute di particolare indigenza sulla base dell'ISEE. Nel ricorso per cassazione la difesa ha contestato, in sostanza, solo l'affermazione circa la mancata prova del piano dell'immobile cui si riferiva la certificazione anagrafica, senza confrontarsi con le ulteriori ragioni poste a fondamento del rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che il ricorso fosse generico perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza e non deduceva alcun vizio di legittimità. In secondo luogo, ha rilevato che la decisione impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome e autosufficienti, ma il ricorso ne censurava solo una, ignorando le ulteriori argomentazioni sul tempo trascorso dal passaggio in giudicato e sulla situazione economica dell'istante. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso
consente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte richiama la possibilità di aumentare la sanzione oltre il massimo nei limiti indicati dalla legge richiamata
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
viene richiamato quale base normativa per l'aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
viene richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi che facciano ritenere il ricorso proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione dell'ordinanza impugnata e non deduca uno specifico vizio di legittimità.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e autosufficienti, il ricorso deve censurarle tutte; la critica a una sola di esse non è sufficiente a evitare l'inammissibilità.
- In sede di legittimità, la mancata confutazione delle ulteriori argomentazioni decisive poste a base del provvedimento determina l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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