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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Accertamento IVA - Responsabilità del cedente nel debito d'imposta e onere dell'Ufficio - Mancanza di qualifica di esportatore abituale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva contestato al cedente la responsabilità per il mancato versamento dell'IVA, sostenendo che il cliente non possedesse i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale e che la dichiarazione d'intento fosse quindi falsa. A sostegno della contestazione aveva indicato anche la mancata compilazione dei quadri VE e VF del Modello IVA 2010. Il ricorrente ha contestato che tale elemento fosse sufficiente a dimostrare la propria conoscenza, o conoscibilità, della falsità della dichiarazione d'intento e dell'assenza dei requisiti del cliente.

La decisione

La responsabilità del cedente non può essere affermata automaticamente per il solo fatto che il cliente non possedesse la qualifica di esportatore abituale. Occorre anzitutto provare la falsità della dichiarazione d'intento e, inoltre, elementi idonei a dimostrare che il cedente conoscesse o potesse conoscere tale falsità. L'Ufficio non ha assolto il proprio onere probatorio limitandosi a richiamare la mancata compilazione dei quadri VE e VF del Modello IVA 2010. I dati relativi alla posizione fiscale del cliente erano riservati e non accessibili al cedente; pertanto, in assenza di ulteriori prove, l'accertamento non può essere confermato.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA delle dichiarazioni d'intento e degli esportatori abituali

    La responsabilità del cedente per l'IVA non versata richiede la falsità della dichiarazione d'intento e non può derivare automaticamente dalla sola mancanza, in capo al cliente, dei requisiti sostanziali per essere esportatore abituale.

  • Regole sull'onere della prova nel procedimento tributario

    Spetta all'Amministrazione finanziaria provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, compresa la falsità della dichiarazione e la conoscenza, o conoscibilità, della stessa da parte del cedente.

  • Modello IVA 2010, quadri VE e VF

    La mancata compilazione dei quadri VE e VF costituisce, al più, un elemento indiziario e non è sufficiente da sola a dimostrare la falsità della dichiarazione d'intento o la consapevolezza del cedente.

Massime di principio

  • La responsabilità del fornitore che applica il regime di non imponibilità sulla base di una dichiarazione d'intento richiede una prova concreta dell'irregolarità e non può fondarsi su presunzioni automatiche.
  • La perdita dei requisiti del cliente come esportatore abituale non dimostra, da sola, che il cedente fosse a conoscenza dell'irregolarità.
  • L'Amministrazione deve indicare e provare specifici elementi oggettivi dai quali risulti che il cedente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la falsità della dichiarazione d'intento.
  • Informazioni fiscali riservate, non accessibili al cedente al momento dell'operazione, non possono essere utilizzate retroattivamente per presumere la sua colpevolezza.
  • Singole anomalie dichiarative o contabili possono avere valore indiziario, ma devono essere valutate insieme ad altri elementi gravi, precisi e concordanti.

Testo integrale

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