Cassazione Penale, Ordinanza n. 12328/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. Le censure riguardavano: la ritenuta falsa dichiarazione resa nonostante l'asserita mancanza di consapevolezza della propria sottoposizione a misura cautelare; la contestata valutazione della recidiva; il trattamento sanzionatorio, ritenuto non correttamente determinato. La Corte ha però rilevato che le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità. Ha inoltre osservato che, anche a voler seguire la prospettazione difensiva sulla consapevolezza della misura cautelare, si sarebbe comunque in presenza di un errore di diritto non scusabile; che la finalizzazione della falsa dichiarazione risultava chiaramente motivata; che la recidiva era sorretta da motivazione adeguata, valorizzando un sistema di vita criminale improntato alla ricerca illecita di guadagni; e che la censura sul trattamento sanzionatorio non era stata puntualmente proposta in appello ed era comunque infondata, essendo la pena motivata con riferimento ai profili oggettivi e soggettivi e con bilanciamento delle attenuanti generiche non prevalenti sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolva nella richiesta di una rivalutazione del merito già esaminato dai giudici di merito.
- La censura sulla consapevolezza dell'agente rispetto alla propria condizione o situazione presupposta dal reato non può tradursi in una mera contestazione fattuale del ragionamento probatorio, se la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e logicamente coerente.
- La doglianza sulla recidiva è inammissibile quando si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti a una motivazione che individui un habitus criminoso e la tendenza alla ricerca illecita di profitti.
- Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio richiede una censura specifica e puntuale; in mancanza, o quando la pena sia sorretta da adeguata motivazione sui profili oggettivi e soggettivi del fatto, il motivo è destinato al rigetto o all'inammissibilità.
- La mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è legittima quando il giudice di merito abbia motivato in modo complessivo sulla maggiore gravità del profilo soggettivo dell'agente.
Come è indicizzato
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