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Sentenza

Sentenza n. 652/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 919/2022 emessa dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.10.2022.

Giustizia amministrativa202500296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di differenze retributive e T.F.R.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Avellino, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 67.988,40 per differenze retributive ed euro 26.066,41 per T.F.R., oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l’amministrazione aveva dato solo parziale esecuzione al titolo, corrispondendo le differenze retributive al netto di euro 8.658,08 di ritenute previdenziali, senza provare il pagamento degli interessi e senza corrispondere il T.F.R. e i relativi interessi. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di completa esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo era decorso. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla parte delle differenze retributive effettivamente pagata, individuata nell’importo netto di euro 59.330,32, con interessi maturati fino al 23 giugno 2025, data di esigibilità del cedolino. Per la parte residua ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima, ai fini dell’esecuzione del giudicato, la trattenuta di euro 8.658,08 per contributi previdenziali a carico del lavoratore: le differenze retributive devono essere corrisposte al lordo di tali ritenute quando la contribuzione non sia stata versata tempestivamente, salva la rivalsa dell’amministrazione verso l’ente previdenziale. Ha ordinato al Ministero di pagare entro novanta giorni: euro 8.658,08, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo; gli interessi sull’importo di euro 59.330,32 dalla domanda fino al 23 giugno 2025; euro 26.066,41 a titolo di T.F.R., oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Avellino quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ha escluso la penalità di mora, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative all’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna alla penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione può essere esclusa non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili discrezionalmente dal giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 19 l. 218/1952

    Consente al datore di lavoro di operare le ritenute previdenziali sulla retribuzione solo nel fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione relativa al periodo retributivo corrispondente.

  • art. 23, comma 1, l. 218/1952

    Esclude il recupero mediante ritenuta quando i contributi siano stati pagati parzialmente o tardivamente, inclusa l’ipotesi di pagamento tardivo della retribuzione insieme ai contributi.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il giudice dell’ottemperanza non può alterare o limitare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario, poiché ciò determinerebbe un eccesso di potere giurisdizionale censurabile per motivi attinenti alla giurisdizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo deve verificare separatamente l’esecuzione di ciascuna statuizione del titolo, dichiarando cessata la materia del contendere solo per gli importi effettivamente corrisposti e ordinando l’adempimento per le somme ancora dovute.
  • Le differenze retributive riconosciute giudizialmente devono essere corrisposte al lordo delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore quando il pagamento della retribuzione e della relativa contribuzione avvenga tardivamente; l’amministrazione non può decurtare tali somme, ferma la sua eventuale rivalsa nei confronti dell’ente previdenziale.
  • Gli interessi sulle somme riconosciute a titolo di differenze retributive maturano fino alla data dell’effettivo pagamento della sorte capitale; se una parte della sorte capitale è stata trattenuta indebitamente, gli interessi su tale parte continuano a maturare fino al soddisfo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può differire, ridurre o altrimenti modificare l’esigibilità stabilita dal titolo giudiziale del giudice ordinario, poiché ciò comporterebbe un’alterazione del giudicato e un eccesso di potere giurisdizionale.
  • L’esaurimento delle disponibilità di bilancio o la mancanza di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: il giudice dell’ottemperanza può escluderla quando, valutate le concrete circostanze, sussistano ragioni ostative riconducibili alle difficoltà finanziarie pubbliche e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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