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Ordinanza

Ordinanza n. 3784/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto n. 0121903 recante la data del 18/05/2026 con il quale è stato disposto che: “Per le motivazioni esposte in premessa, il certificato attestante la frequenza del Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo, Psicopedagogia speciale scolastica della durata di 600 ore didattiche, erogate in lingua romena, e 60 crediti di studio, rilasciata, in data 24 novembre 2022 dall’ “Universitatea de vest – Vasile Goldis din Arad”, Romania, conforme all’art. 244 comma (5) lett. (a) (b) e (c) della legge n. 1/2011, non può essere riconosciuta come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 e degli articoli 45 e 49 TFUE, per l’esercizio della professione di insegnante di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d’istruzione superiore di secondo grado (codice meccanografico ADSS). 2. La domanda di riconoscimento n. . 24827, prot. n. 3694 del 2 febbraio 2023, presentata dal Sig. Daniele ARCELLA, nato a Napoli il 21 luglio 1977, è, pertanto, rigettata; Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202605822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di rigetto della domanda di riconoscimento in Italia di un certificato formativo conseguito presso un'università rumena, ai fini dell'esercizio dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto ministeriale della domanda di riconoscimento, ai fini dell'insegnamento di sostegno, di un certificato attestante la frequenza di un programma postuniversitario rumeno di formazione e sviluppo professionale continuo in psicopedagogia speciale scolastica, della durata di 600 ore e con 60 crediti di studio. Il provvedimento amministrativo aveva escluso che il titolo potesse essere riconosciuto come titolo accademico di specializzazione valido in Italia, richiamando la disciplina nazionale e il diritto dell'Unione europea. In sede cautelare il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del rigetto, evidenziando la completezza della documentazione relativa al percorso formativo estero, l'esperienza professionale maturata nel settore e la necessità di una rigorosa valutazione delle divergenze tra i programmi formativi, anche mediante eventuali misure compensative. È stato inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato, con scadenza 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare favorevole, sospendendo il provvedimento di rigetto sino alla cessazione del contratto di insegnamento. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, a un primo esame, nella mancata adeguata valutazione da parte dell'amministrazione della documentazione completa relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, e dell'esperienza professionale del ricorrente. Il Collegio ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata nell'ordinanza. Le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori; le eventuali differenze possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato ravvisato in relazione al contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 19 maggio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora giustifica la concessione della tutela cautelare mediante sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

  • direttiva 2013/55/UE

    Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro deve essere valutato alla luce degli obiettivi europei di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà europee di circolazione dei lavoratori e di stabilimento orientano l'interpretazione della disciplina sul riconoscimento dei titoli professionali.

  • art. 244, comma 5, lett. a), b) e c), l. n. 1/2011

    La disposizione è richiamata nel provvedimento amministrativo quale parametro nazionale relativo al certificato formativo conseguito all'estero, ma il TAR ha ritenuto necessaria una valutazione più completa e rigorosa del percorso formativo.

  • Adunanza plenaria, pronunce nn. 18-22/2022

    Secondo il richiamo operato dal TAR, le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale o formativo conseguito in altro Stato membro, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa al percorso formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore pertinente.
  • Il diniego di riconoscimento fondato sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale richiede una motivazione rigorosa e specifica, compatibile con i principi dell'Unione europea in materia di riconoscimento delle qualifiche e libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze tra i percorsi formativi nazionale ed estero non comportano automaticamente il rigetto della domanda, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
  • In sede cautelare, la necessità di preservare gli effetti di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato può integrare il periculum in mora, ove il diniego di riconoscimento incida sulla prosecuzione dell'attività lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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