Sentenza n. 5153/2026 - Roma, Sezione 5
per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo, previo annullamento e/ la riforma ove occorra e per quanto di ragione: - del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del Trattamento Fine Servizio n. 200500258713TF del 2.12.2021, pratica n. 202202100306726, rilasciati dall’INPS nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione e determina del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio, ha impugnato la liquidazione del trattamento di fine servizio chiedendo l'accertamento del diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990. È stato dedotto un unico motivo di illegittimità, erroneità e falsa applicazione delle predette disposizioni. L'INPS si è costituito contestando la pretesa e ha prospettato, in modo generico, anche una questione di incostituzionalità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per asserita violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi non solo al personale della Polizia di Stato, ma anche alle altre forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei Carabinieri. Il ricorrente possedeva le condizioni sostanziali previste dal comma 2, avendo raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ed essendo stato collocato in quiescenza a domanda. Il termine per presentare la domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è qualificato dalla legge come perentorio e il suo superamento non comporta decadenza, in assenza di una disciplina chiara e perspicua in tal senso. È stata respinta l'eccezione di incostituzionalità, sia perché genericamente formulata, sia in ragione dell'interpretazione già affermata dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto. L'INPS è stato condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello dell'Arma dei Carabinieri, e consente l'attribuzione dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio spetta anche a chi accede alla quiescenza a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e di servizio indicati.
art. 21 legge n. 232/1990
È richiamato quale ulteriore fondamento della pretesa di inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto
La norma conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia a ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Esclude, secondo il giudice, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a fondare il riconoscimento dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, in quanto la disposizione riguarda il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate e l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ne conferma la perdurante applicabilità ai fini del trattamento di fine rapporto.
- Il personale delle forze di polizia che accede alla quiescenza a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza, se la legge non collega espressamente al termine tale conseguenza e non definisce in modo chiaro i relativi presupposti.
- In presenza di un'espressa previsione legislativa attributiva del beneficio previdenziale, un'interpretazione costituzionalmente orientata non può essere utilizzata per negare il contenuto precettivo della norma sulla base di generiche esigenze di sostenibilità finanziaria.
- Quando il trattamento di fine servizio deve essere ricalcolato per effetto dell'inclusione dei sei scatti stipendiali, sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi della disciplina richiamata dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →