Ordinanza n. 177/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A) quanto al ricorso introduttivo: - dell’ordinanza dirigenziale 24 aprile 2026 n. 117 del Comune di Sarzana avente ad oggetto ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ex art. 54 cod. nav., di opere (ritenute “agevolmente amovibili”) realizzate su area demaniale in concessione (Bagni La Pineta), nonché per l’annullamento, previa sospensione e previa misura cautelare immediata ex art. 56 C.P.A. di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso ivi inclusi la nota comunale 9-10 marzo 2026 prot. n. 11399/2026, lo sconosciuto “verbale ricognitivo delle aree demaniali marittime del 15/04/2026 sito in Loc. Marinella di Sarzana trasmesso dalla Capitaneria di Porto della Spezia, a seguito del relativo sopralluogo avvenuto in pari data dalla Commissione incameramento, che ha stabilito, con precisione, le opere d.m. da mantenere e da acquisire nei beni dello Stato ai sensi dell’art. 49 Cod. Nav.” (citato nell’ordinanza principalmente impugnata ma mai trasmesso alla ricorrente); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso ivi inclusi la nota comunale 9-10 marzo 2026 prot. n. 11399/2026, lo sconosciuto “verbale ricognitivo delle aree demaniali marittime del 15/04/2026 sito in Loc. Marinella di Sarzana trasmesso dalla Capitaneria di Porto della Spezia, a seguito del relativo sopralluogo avvenuto in pari data dalla Commissione incameramento, che ha stabilito, con precisione, le opere d.m. da mantenere e da acquisire nei beni dello Stato ai sensi dell’art. 49 Cod. Nav.” (citato nell’ordinanza principalmente impugnata ma mai trasmesso alla ricorrente); B) per quanto concerne i motivi aggiunti per l’annullamento previa sospensione cautelare, degli atti impugnati con il ricorso principale sotto ulteriori profili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino di cabine e altre opere realizzate su area demaniale marittima in concessione, nonché atti relativi al procedimento di incameramento ex art. 49 cod. nav. e bando per la nuova concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria uscente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l'ordinanza dirigenziale comunale che le imponeva la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle cabine presenti sull'arenile, oltre agli atti presupposti e al procedimento di incameramento delle opere demaniali. Sono stati dedotti, tra gli altri, il difetto dei presupposti e della motivazione dell'ordine demolitorio e del bando di gara, nonché vizi del procedimento di incameramento per la mancata partecipazione dell'Agenzia del Demanio e per la mancata convocazione della concessionaria uscente alle operazioni in loco. Il giudizio cautelare ha inoltre considerato l'art. 6 dell'atto di concessione, che imponeva al concessionario, alla scadenza, di asportare i manufatti e riconsegnare l'area nello stato originario, nonché le previsioni del PUD e del Piano spiagge, non impugnate, secondo cui l'unità di intervento interessata doveva essere libera da manufatti stabili.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare in forma propulsiva, ritenendo non fondate, allo stato della cognizione cautelare, le censure relative al difetto dei presupposti e della motivazione del bando e dell'ordine di demolizione delle cabine. Il bando è stato qualificato come atto generale, non soggetto all'obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990; inoltre, l'ordine di ripristino è apparso vincolato sia per l'obbligo contrattuale di asportazione dei manufatti alla scadenza della concessione, sia per le previsioni pianificatorie che escludevano cabine stabili nell'area, con conseguente esaurimento della discrezionalità comunale. Sono state invece ritenute fondate le censure relative al procedimento di incameramento ex art. 49 cod. nav., per la mancata partecipazione dell'Agenzia del Demanio e per l'omessa convocazione della concessionaria uscente. Il TAR ha quindi ordinato alla Capitaneria di Porto e all'Agenzia del Demanio di predisporre entro sette giorni un nuovo verbale di incameramento, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici pertinenti e invitando la società a partecipare alle operazioni con almeno tre giorni di anticipo. Ha inoltre ordinato al Comune di adottare e comunicare, entro i quattro giorni successivi alla redazione del verbale, un nuovo provvedimento sostitutivo dell'ordinanza impugnata, indicando le misure relative alle cabine e le ragioni delle stesse, anche alla luce del verbale e degli atti pianificatori. È stata confermata la sospensione cautelare dell'ordine di demolizione delle sole cabine fino al 21 giugno 2026. Il merito è stato fissato per il 4 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 54 cod. nav.
Richiamato quale base dell'ordinanza comunale di demolizione e rimessa in pristino delle opere realizzate su area demaniale.
art. 49 cod. nav.
Disciplina il procedimento di incameramento delle opere demaniali; il TAR ha ritenuto necessario rinnovarlo con la partecipazione dei soggetti pubblici competenti e della concessionaria uscente.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione non è stato ritenuto applicabile al bando di gara, qualificato come atto generale.
art. 55 c.p.a.
Base processuale della valutazione e dell'accoglimento della domanda cautelare.
art. 56 c.p.a.
Richiamato nella domanda cautelare immediata proposta dalla ricorrente.
Massime di principio
- Il bando di gara, in quanto atto generale, non è soggetto all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 l. 241/1990, purché risulti adottato sulla base della normativa applicabile e coerentemente con gli strumenti pianificatori pertinenti.
- Quando l'atto di concessione demaniale impone al concessionario uscente di asportare i manufatti e riconsegnare l'area in pristino, e gli strumenti pianificatori escludono la permanenza di manufatti stabili, l'amministrazione dispone, alla cessazione della concessione, di un potere sostanzialmente vincolato quanto al ripristino.
- Il procedimento di incameramento ex art. 49 cod. nav. deve essere rinnovato con la partecipazione dei soggetti pubblici competenti e con il coinvolgimento del concessionario uscente, che deve essere invitato con congruo anticipo a presenziare alle operazioni di ricognizione in loco.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può adottare una tutela propulsiva, ordinando la riedizione di un procedimento viziato e l'adozione di un nuovo provvedimento sostitutivo, anche mantenendo temporaneamente sospesa l'efficacia dell'atto originario.
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