Sentenza n. 1415/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati in motivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 948/2024 del Tribunale ordinario di Bergamo, pubblicata il 10 settembre 2024 e notificata al Ministero il 18 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta elettronica del docente, o altro strumento equipollente. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 13 ottobre 2025, lamentando l’inadempimento dell’obbligo giudiziale; nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato l’accredito dell’importo nel borsellino elettronico il 4 dicembre 2025 e il ricorrente ne ha confermato l’avvenuta corresponsione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa è stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa mediante l’accredito dell’importo riconosciuto dalla sentenza. Ha posto a carico del Ministero, in applicazione della soccombenza virtuale e in considerazione del tardivo adempimento, i cinque sesti delle spese, liquidati in 500 euro oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari; ha compensato la restante parte, tenuto conto del comportamento collaborativo dell’Amministrazione e dell’intervallo temporale intercorso. Ha inoltre disposto il rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato. La riduzione del compenso è stata motivata anche dalla serialità dei ricorsi identici patrocinati dai medesimi difensori e dal criterio richiamato nell’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 13.10.2025, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 948/2024, pubblicata il 10.9.2024, e notificata all’Amministrazione il 18.2.2025
Il giudizio è stato proposto come azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.
La liquidazione delle spese può tenere conto della serialità di giudizi con posizioni e questioni identiche, riducendo proporzionalmente il compenso in relazione alla ripartizione dell’impegno professionale.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Il tardivo adempimento conferma l’incontestata fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Il diritto al beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro è stato integralmente soddisfatto con l’accredito della Carta; il tardivo adempimento ha giustificato l’addebito prevalente delle spese al Ministero secondo la soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione esegue integralmente la sentenza nel corso del processo e la parte ricorrente conferma l’avvenuta soddisfazione, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di adempimento tardivo che soddisfi integralmente la pretesa azionata, la regolazione delle spese può seguire il criterio della soccombenza virtuale, ponendole prevalentemente a carico dell’Amministrazione inadempiente.
- Nella liquidazione delle spese per controversie seriali con posizioni processuali e questioni identiche, può essere considerata la standardizzazione della gestione e la conseguente ripartizione dell’impegno professionale, con riduzione proporzionale del compenso.
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