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Sentenza

Sentenza n. 678/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 46/2025, emessa dal Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro, pubblicata il 21/1/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari.

Giustizia amministrativa202504671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il bonus carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente l'importo di 500 euro per ciascuna delle annualità 2018/2019 e 2019/2020. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata all'Amministrazione il 23 gennaio 2025 ai fini dell'esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva ancora eseguito il comando giudiziale. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'esecuzione del giudicato e, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario produca nei confronti dell'Amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio, imponendole di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione, ha ordinato al Ministero di costituire in favore del ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e di accreditarvi 1.000 euro, oltre agli interessi legali previsti dagli artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e del potere del giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto il TAR ne ha verificato il decorso.

  • art. 16, comma 6, legge n. 412/1991

    Base normativa, unitamente all'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, per il riconoscimento degli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    Concorre a disciplinare gli interessi legali dovuti sull'importo da accreditare in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio, azionabile mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice può ordinare l'adozione degli atti necessari a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice della cognizione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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