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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 3521 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ART. 20 D.P.R. 131/1986 - CONCATENZIONE OPERAZIONI - CAUSA REALE - Imposta proporzionale - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda l'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro. In particolare, si discute se, ai fini dell'imposizione, debba prevalere la qualificazione formale e apparente degli atti oppure la loro intrinseca natura, gli effetti giuridici e la causa reale dell'operazione. La regola affermata consente di considerare unitariamente anche una pluralità di pattuizioni non contestuali, quando esse siano collegate e dirette a realizzare un'unica regolamentazione sostanziale degli interessi.

La decisione

La sentenza afferma l'ammissibilità dell'applicazione dell'imposta di registro proporzionale sulla base della causa reale e degli effetti giuridici complessivi dell'operazione, superando il mero titolo o la forma apparente degli atti. Il testo non indica gli importi, gli atti specifici né il dispositivo concreto relativo alle parti, ma enuncia il principio secondo cui possono essere valutate congiuntamente anche operazioni composte da più pattuizioni non contestuali.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La prevalenza che l'art. 20 attribuisce alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, impone di considerare preminentemente la causa reale e la regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti.

    Ai fini dell'imposta di registro, l'atto deve essere interpretato secondo la sua intrinseca natura, gli effetti giuridici e la causa reale, anziché sulla base della sola denominazione o forma apparente. La valutazione può estendersi a più pattuizioni non contestuali quando risultino funzionalmente collegate.

Massime di principio

  • Nell'imposta di registro, la qualificazione fiscale dell'operazione può dipendere dalla sostanza economico-giuridica e dalla causa reale, non soltanto dal nome attribuito al contratto.
  • Più atti formalmente separati possono essere considerati unitariamente se realizzano un unico assetto di interessi o sono collegati da una funzione negoziale comune.
  • La forma apparente dell'atto non è decisiva quando gli effetti giuridici concretamente perseguiti dai contraenti risultano diversi o più ampi.
  • Per valutare una situazione analoga occorre esaminare il contenuto effettivo degli atti, i loro effetti, il collegamento funzionale e l'assetto complessivo degli interessi, verificando l'eventuale applicazione dell'imposta proporzionale.

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