Sentenza n. 9187/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/221021/2025 dell'11/11/2025; -della D.C.M. n. 34 del 06/09/2018 di approvazione della scheda del piano di massima occupabilità di Via della Pace e della relativa scheda ivi approvata; -della nota prot. CA/37368 del 03.03.2025, menzionata e non comunicata; -della nota prot. RI/2025/0010576 del 14.03.2025 della Sovrintendenza Capitolina, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CA/37368 del 03.03.2025, menzionata ma non comunicata; -della nota della Polizia Roma Capitale, U.O. I Gruppo Centro Storico, Sezione U.I.T.S.S. prot. VA/2025/92247/RHALB del 18.06.2025, menzionata ma non comunicata; -della nota prot.CA/23485/2025 di comunicazione di avvio di procedimento; -della nota prot. VA/2025/134859/RHALB del 12/09/2025, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. RI/2025/0038338 del 22.09.2025, menzionata ma non comunicata; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nuova concessione permanente di occupazione di suolo pubblico e gli atti presupposti, inclusi i pareri negativi della Sovrintendenza Capitolina e della Polizia Roma Capitale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, già autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, aveva chiesto una nuova concessione permanente di occupazione di suolo pubblico per complessivi 30,58 mq a servizio del locale. Nel corso dell’istruttoria era stata rilevata la vigenza di un piano di massima occupabilità, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 34 del 2018, che non prevedeva occupazioni in via della Pace. Il Municipio aveva acquisito i pareri preventivi obbligatori della Sovrintendenza Capitolina e della Polizia Roma Capitale, entrambi negativi, e aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. La società aveva presentato controdeduzioni, ma gli uffici avevano confermato i pareri negativi. Con determinazione dirigenziale dell’11 novembre 2025 l’amministrazione aveva quindi respinto l’istanza. La ricorrente aveva dedotto, in sintesi, l’assenza di un contraddittorio procedimentale effettivo e il difetto di motivazione del diniego, ritenendo non comprensibile l’iter logico-argomentativo seguito dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso. Dopo la proposizione del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché Roma Capitale aveva disapplicato i piani di massima occupabilità non ricompresi dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 139/2006, introducendo dal 1° gennaio 2026 una nuova disciplina contenuta nell’art. 70 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 318/2025. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo: la parte può disporre dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva finalizzata al mero accertamento dell’illegittimità dell’atto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione dell’attività difensiva svolta.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è stata effettuata dall’amministrazione prima dell’adozione del diniego; la sentenza non esamina nel merito la dedotta violazione delle garanzie partecipative.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 70 D.A.C. 318/2025
La nuova disciplina comunale è indicata dalla ricorrente quale ragione del venir meno dell’interesse alla decisione, ma il TAR non ne esamina la legittimità o l’applicazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può proseguire d’ufficio il giudizio per accertare in astratto l’illegittimità dell’atto impugnato quando sia venuto meno uno specifico interesse della parte alla decisione, poiché il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l’atto impugnato.
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