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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39639/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per la detenzione subita nell'ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti. In sede di merito AMATU fu assolto dall'ipotesi di importazione e le altre condotte furono riqualificate ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e dichiarate estinte per prescrizione. La difesa ha dedotto erronea applicazione di art. 314 c.p.p. e mancata motivazione della Corte territoriale, sostenendo che la derubricazione avrebbe implicato, ratione temporis, limiti edittali tali da escludere la legittimità della custodia cautelare in carcere (art. 280 c.p.p.), configurando una ingiustizia formale del titolo e comportando un diverso termine massimo di durata della misura, con conseguente diritto all'indennizzo per il periodo eccedente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto che, al tempo della misura cautelare, la fattispecie poi contestata (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) consentiva l'applicazione della custodia in carcere in base al quadro normativo vigente allora (limite edittale compatibile con l'art. 280 c.p.p.). È stato richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, quando la misura cautelare è stata adottata in relazione a più contestazioni, il proscioglimento rispetto ad una sola delle accuse idonee autonomamente a giustificare la misura impedisce il sorgere del diritto all'indennizzo, salvo che la durata della custodia superi la pena astratta applicabile o sia accertata l'ingiustizia formale del titolo. Nella specie tali condizioni non sono state dimostrate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il ricorso era fondato su questa disposizione ma è stato rigettato perché la detenzione risultava giustificata da almeno una delle contestazioni esistenti al tempo del provvedimento cautelare

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    Norma sostanziale relativa ai reati di stupefacenti che è stata oggetto di riqualificazione delle condotte. La Corte ha valutato il testo e gli interventi normativi previsti nel periodo rilevante per stabilire che, al tempo della custodia cautelare, il limite edittale consentiva l'applicazione della misura più afflittiva

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti edittali per l'applicazione delle misure cautelari. La Corte ha applicato la versione vigente ratione temporis per valutare la legittimità della custodia in carcere

  • d.l. 146/2013, conv. L. 10/2014 (art. 2)

    Novella che ha inciso sulla configurazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, trasformando in parte la fattispecie e modificandone la forbice edittale; la Corte ha richiamato tali interventi per ricostruire il testo applicabile al periodo della misura

  • d.l. 36/2014, conv. L. 79/2014 (art. 1, comma 24-ter, lett. a)

    Ulteriore modifica normativa richiamata in motivazione che ha inciso successivamente sui limiti edittali della fattispecie, ma non retroagisce per giustificare la domanda di riparazione relativa alla fase anteriore

  • d.l. 78/2013, conv. L. 94/2013 (modifiche art. 280 c.p.p.)

    Modifiche normative citate dalla Corte per delimitare il quadro normativo vigente ratione temporis e valutare la compatibilità tra i limiti edittali e l'applicazione della misura custodiale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U., n. 4187/2008 Pellegrino; sez. 4, n. 5621/2013; sez. 3, n. 2451/2014; sez. 4, n. 22058/2018)

    Principi consolidati richiamati: quando la misura cautelare si fonda su più contestazioni, il proscioglimento per una sola di esse idonea a giustificare la misura esclude il diritto all'indennizzo, salvo che sia dimostrato che la durata della custodia ha ecceduto la pena astratta o che sussista ingiustizia formale del titolo

  • Sez. U., n. 34559/2002 De Benedictis; Sez. U., n. 877/2022 Sacchettino

    Giurisprudenza citata in relazione al criterio di concessione o meno della rifusione delle spese alla parte resistente quando la memoria difensiva non abbia apportato contributi rilevanti; qui la Corte ha escluso la rifusione a favore del Ministero per genericità della memoria del ricorrente

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. non sorge se la custodia cautelare era legittimata, al tempo del provvedimento, da almeno una delle contestazioni; la successiva assoluzione o prescrizione delle altre imputazioni non muta tale principio.
  • Per valutare la legittimità della misura cautelare occorre prendere in considerazione il testo normativo vigente ratione temporis; modifiche legislative posteriori non possono essere utilizzate per creare ex post una "ingiustizia formale" del titolo.
  • La sola derubricazione delle accuse o la diversa terminazione del procedimento (es. prescrizione) non determinano automaticamente il diritto all'indennizzo: è necessario dimostrare che la detenzione ha ecceduto la pena astratta applicabile o che mancavano i presupposti giuridici per l'adozione della misura (artt. 273 e 280 c.p.p.).
  • La violazione dei limiti di durata della custodia cautelare, se non si traduce in una accertata ingiustizia formale del titolo o in una detenzione superiore alla pena astratta applicabile, non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla riparazione.
  • Onere probatorio del ricorrente: chi chiede la riparazione deve provare in concreto o in astratto l'insussistenza dei presupposti della misura o l'eccesso di durata rispetto al massimo edittale o alla pena concretamente inflitta.

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