Sentenza n. 2042/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento del Consolato d'Italia a Karachi n. 1354 del 15/9/2025 - notificato il 10/10/2025 - di diniego del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per motivi di studio adottato dal Consolato d'Italia a Karachi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio, deducendo l'illegittimità dell'istruttoria e della valutazione svolta dalla competente rappresentanza consolare. In sede cautelare il Collegio aveva già rilevato l'evidente carenza istruttoria del provvedimento, adottato inaudita altera parte, poiché la documentazione acquisita non evidenziava elementi univoci a sostegno del prospettato rischio migratorio, con particolare riguardo alla prova del requisito economico. A seguito dell'ordine di riesame, il Consolato si è limitato a depositare il verbale dell'intervista consolare del 31 dicembre 2025, senza riferire sull'esito del riesame e senza superare gli elementi opinabili emersi dall'esame documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego del visto. La decisione è fondata sull'incompletezza dell'istruttoria procedimentale del MAECI: la documentazione disponibile non dimostrava in modo univoco il rischio migratorio né il difetto del requisito economico, mentre l'intervista consolare depositata dopo l'ordine di riesame non documentava adeguatamente l'esito della nuova valutazione. Il giudice ha inoltre stabilito che, nella riedizione del potere, la rappresentanza consolare non potrà reiterare il rifiuto sulla base delle medesime risultanze istruttorie finora acquisite. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese processuali, oltre accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il diniego di visto per motivi di studio è illegittimo quando l'amministrazione fonda il rifiuto su un'istruttoria incompleta e non individua elementi univoci a sostegno del rischio migratorio prospettato.
- La mera acquisizione del verbale di un'intervista consolare, effettuata in esecuzione di un ordine giudiziale di riesame, non è sufficiente a dimostrare l'effettivo riesame del diniego se l'amministrazione non riferisce sull'esito della nuova valutazione e non supera gli elementi critici evidenziati dal giudice.
- In sede di riedizione del potere successiva all'annullamento del diniego, l'amministrazione non può reiterare il medesimo rifiuto sulla base delle stesse risultanze istruttorie già ritenute incomplete.
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