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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34994/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 2 aprile 2026, aveva rigettato il reclamo contro il diniego della liberazione anticipata per tre semestri, dal 15 febbraio 2024 al 14 agosto 2025. Il diniego si fondava sulla presenza, durante l’esecuzione degli arresti domiciliari, di quattro telecamere occultate, collegate a un televisore e orientate verso accessi all’abitazione e strade pubbliche, ritenute idonee a segnalare in anticipo l’arrivo delle forze dell’ordine. Il condannato ha proposto un unico motivo, denunciando violazione dei criteri di valutazione del beneficio e motivazione apparente o manifestamente illogica. Ha sostenuto che l’impianto era stato installato dopo il furto dell’auto della compagna; che aveva consentito agli operatori di accedere all’abitazione e vedere il televisore acceso; che il procedimento penale relativo all’impianto era stato archiviato; che il divieto espresso di installare videosorveglianza era stato impartito solo dopo la scoperta; e che non aveva mai violato prescrizioni. Ha inoltre censurato il mancato apprezzamento complessivo del percorso rieducativo e la valutazione di non credibilità della sua buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che l’ordinanza impugnata avesse motivato in modo logico e non apparente la rilevanza negativa dell’impianto: le telecamere erano occultate, riprendevano anche la pubblica via e consentivano di anticipare i controlli; la spiegazione difensiva della prevenzione dei furti è stata giudicata non plausibile e la circostanza che il ricorrente avesse permesso agli agenti di vedere le immagini non dimostrava, da sola, la buona fede. Ai fini della liberazione anticipata non basta l’assenza di infrazioni: occorre una dimostrazione effettiva di partecipazione all’opera rieducativa. La Corte ha escluso di poter rivalutare la gravità dei fatti o sostituire la propria valutazione a quella di merito in assenza di vizi logici o motivazionali. Il diniego ha riguardato tutti e tre i semestri richiesti.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    L'art. 54 Ord. pen. consente la concessione della liberazione anticipata «al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione».

    La liberazione anticipata richiede la prova della partecipazione all’opera rieducativa; la mera regolarità della condotta o l’assenza di violazioni non sono sufficienti.

  • art. 606 c.p.p.

    la Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità.

    Nel controllo di legittimità la Cassazione verifica i vizi tassativi della decisione, ma non può procedere a una nuova valutazione dei fatti o della loro gravità quando la motivazione di merito non risulti viziata.

  • art. 94, comma 2, d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431

    non è sufficiente la regolare condotta del detenuto nell'istituto di detenzione ma occorre la prova di una fattiva e convinta adesione del medesimo all'opera di rieducazione, desumibile - alla stregua dei criteri indicati nell'art. 94, comma 2, del regolamento penitenziario di cui al d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 - da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati

    La partecipazione all’opera rieducativa deve emergere da fatti positivi indicativi di un’evoluzione della personalità verso modelli di vita socialmente adeguati; la sola condotta regolare non basta.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata presuppone la prova di un’effettiva partecipazione all’opera rieducativa, desumibile da fatti positivi; la semplice assenza di infrazioni disciplinari o di violazioni delle prescrizioni non è sufficiente.
  • La condotta tenuta durante l’esecuzione di una misura può essere valutata ai fini della liberazione anticipata quando, per modalità e contesto, sia logicamente indicativa di un’adesione solo apparente alle prescrizioni e al percorso rieducativo.
  • Il giudice di sorveglianza può fondare una valutazione negativa del percorso rieducativo su condotte non penalmente rilevanti, se ne illustra in modo logico la capacità di incidere sulla genuinità del rispetto delle prescrizioni.
  • In cassazione, il controllo sulla motivazione non consente una nuova ponderazione delle risultanze né una rivalutazione della gravità della condotta: è limitato alla verifica dell’esistenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipata
RamiEsecuzione penale

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