Sentenza del 23/04/2015 n. 1717 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ESTRATTO DI RUOLO - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché l'estratto di ruolo non costituisce un atto autonomamente impugnabile. La contestazione avrebbe dovuto eventualmente riguardare un atto impositivo o della riscossione incluso nel catalogo previsto dalla legge, ove sussistenti i relativi presupposti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato direttamente l'estratto di ruolo, contestandolo come atto lesivo. Tuttavia, l'estratto di ruolo è considerato un documento interno dell'Amministrazione finanziaria, privo di autonoma efficacia impositiva e non compreso tra gli atti impugnabili elencati dall'art. 19 del d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
L'estratto di ruolo non è incluso nel catalogo degli atti impugnabili
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. Poiché l'estratto di ruolo è un atto interno e non rientra nell'elenco, il ricorso proposto esclusivamente contro di esso è inammissibile.
Massime di principio
- Non ogni documento o informazione proveniente dall'Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile: occorre verificare che si tratti di un atto espressamente previsto dalla legge o dotato di autonoma efficacia lesiva.
- L'estratto di ruolo, considerato isolatamente, ha normalmente funzione informativa e non sostituisce la cartella di pagamento o altro atto della riscossione.
- Prima di proporre ricorso è necessario individuare l'atto impositivo o esecutivo effettivamente lesivo e verificare i termini e le modalità di impugnazione applicabili.
- La mera conoscenza del debito risultante dall'estratto di ruolo non rende automaticamente impugnabile il documento, salvo eventuali specifiche ipotesi previste dalla normativa o dalla giurisprudenza applicabile.
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