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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37089/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per truffa aggravata (art. 640, comma 2 c.p.) e per falso in atto pubblico (artt. 476, 482 c.p.) assumendo: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il foglio presenze non sarebbe un atto pubblico alla luce delle Sezioni Unite n. 15983/2006; (2) travisamento della prova in ordine alla truffa e inattendibilità delle dichiarazioni del tutor Berzero, con conseguente carenza del dolo e degli artifici; (3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per riqualificazione in peius da art. 477 a 476 c.p., con pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il foglio presenze, nella fattispecie, era un atto pubblico in quanto la certificazione era funzionale a una attività propria del tutor responsabile dell'Unità Operativa e rilevante per la retribuzione, così ricondotta alla sfera delle funzioni pubblicistiche del tutor (richiamato il Regolamento delle scuole di specializzazione, artt. 10, 11, 27, 28). Ha inoltre ritenuto sufficienti gli elementi indiziari e le dichiarazioni (disconoscimento della firma da parte del tutor, email con bozza inviata dal Masini, modalità di trasmissione interna, accessibilità del timbro, deposizioni della Divisione Stipendi) per affermare la falsificazione e l'integrazione del reato di truffa. Quanto alla riqualificazione, la Corte ha ritenuto prevedibile la diversa qualificazione e comunque non lesiva del diritto di difesa, pertanto non ha ravvisato la violazione dell'art. 521 c.p.p. Il ricorso è stato quindi rigettato e le decisioni di merito confermate.

Norme richiamate

  • Codice Penale

    art. 476, art. 482, art. 477, art. 479, art. 640 comma 2

    La Corte ha interpretato gli artt. 476 e 482 come applicabili al caso in cui sia falsificata la firma e il timbro del tutor su un documento di certificazione delle presenze, considerando integrato il falso in atto pubblico; l'art. 640 comma 2 è ritenuto integrato dalla percezione della retribuzione a fronte di assenza della prestazione.

  • Codice di Procedura Penale

    art. 606, lett. b), c), e); art. 521; art. 173 disp. att. c.p.p.

    L'art. 606 è richiamato in relazione ai motivi di cassazione; l'art. 521 è stato applicato secondo la giurisprudenza consolidata: la riqualificazione in sede di giudizio non determina nullità quando la nuova qualificazione era prevedibile e non ha arrecato pregiudizio concreto alla difesa; l'art. 173 disp. att. limita la declaratoria dei motivi.

  • Regolamento per la formazione specialistica delle scuole di specializzazione

    art. 10, art. 11 (in particolare 11.3), art. 27, art. 28

    Il Regolamento assegna al tutor la responsabilità certificativa sulle attività formative e sulle presenze, rendendo la sua attestazione funzionale a attività pubblicistiche e idonea a qualificare il relativo documento come atto pubblico quando la certificazione attesta fatti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U. n. 15983 del 11/04/2006; Sez. 5 n. 4017 del 15/12/2005; altre pronunce citate

    Le Sezioni Unite 15983/2006 sono richiamate e differenziate: quel precedente riguarda cartellini marcatempo e fogli di presenza riconducibili al rapporto privatistico, mentre la Corte distingue i casi in cui la certificazione attesta attività rientranti nella responsabilità pubblicistica del tutor. Altri precedenti sono usati a supporto del principio che attestazioni rilasciate da docenti/tutor in contesti regolamentati possono costituire atto pubblico.

Massime di principio

  • Un foglio presenza può essere qualificato come atto pubblico se la certificazione attesta fatti rientranti nella sfera di attività del pubblico ufficiale o del responsabile di unità operativa; la mera natura di documento di presenza non esclude in assoluto la qualifica pubblicistica se la certificazione è funzionale a funzioni istituzionali.
  • La distinzione tra cartellino marcatempo (mera attestazione privatistica del dipendente) e certificazione rilasciata dal responsabile dell'Unità Operativa è cruciale: il primo tende a non essere atto pubblico, il secondo può esserlo se previsto da regolamenti e connesso a funzioni pubblicistiche.
  • La prova della falsificazione può essere costruita con una valutazione complessiva di indizi e dichiarazioni (disconoscimento della firma, invio di bozza da parte dell'imputato, accessibilità del timbro, modalità di trasmissione interna, comportamenti successivi dell'imputato); l'esistenza di un movente rafforza ma non supplisce la prova diretta.
  • La riqualificazione in sede di giudizio non configura automaticamente violazione dell'art. 521 c.p.p. se la nuova qualificazione era prevedibile e l'imputato ha potuto esercitare il contraddittorio in appello; la prevedibilità e l'assenza di pregiudizio concreto al diritto di difesa sono i criteri decisivi.
  • Le doglianze basate su diversa valutazione della prova testimoniale richiedono di mostrare vizi logico-giuridici nella motivazione; critiche generiche all'attendibilità delle prove declarative sono difficilmente decisive in cassazione se la motivazione di merito risulta coerente e analitica.

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