Sentenza n. 13524/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di luglio del 2025 e non concluso, prevedendo, fin d’ora, la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero su un'istanza presentata telematicamente il 1° luglio 2025 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, avente a oggetto il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Ha dedotto la mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità concernente la procura alle liti, poiché sia la procura depositata con il ricorso sia quella notificata al Ministero recavano soltanto la stampa in corsivo del nome e cognome della ricorrente, senza sottoscrizione autografa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare la domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto necessaria, ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a., una procura speciale ad litem conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore. La mancanza della firma autografa della ricorrente sulla procura impedisce di collegare giuridicamente l'atto introduttivo alla parte e determina la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a., con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile alla luce dell'indirizzo dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 206/2007
Prevede il termine entro il quale l'amministrazione deve provvedere sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale; il termine è stato dedotto dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del silenzio, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
Richiede, ai fini dell'introduzione del ricorso, la sottoscrizione da parte di un difensore munito di valida procura alle liti.
art. 40, comma 1, c.p.a.
Impone la necessità di una procura speciale ad litem per l'introduzione dell'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.
art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
La mancata sottoscrizione dell'atto introduttivo da parte di un difensore munito di valida procura determina la nullità del ricorso e, nel caso deciso, la sua inammissibilità.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per il vizio relativo alla procura e alla sottoscrizione.
art. 73 c.p.a.
È stato utilizzato per avvisare le parti del possibile profilo di inammissibilità e consentire il deposito di memorie sul punto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorso deve essere introdotto da un difensore munito di procura speciale ad litem, conferita anteriormente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto introduttivo.
- La procura alle liti priva della sottoscrizione autografa della parte, quando rechi soltanto la stampa del nome e del cognome, non consente di collegare giuridicamente il ricorso al ricorrente e determina la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a), c.p.a.
- Il vizio derivante dalla mancanza della sottoscrizione della parte sulla procura non è sanabile secondo l'indirizzo richiamato dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025.
- Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio il difetto della valida procura e dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare la domanda sostanziale dedotta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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