Sentenza n. 13722/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il decreto regionale e gli ulteriori atti concernenti la determinazione della quota di payback dovuta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, deducendo i vizi relativi agli atti regionali, ministeriali e interistituzionali posti a fondamento dell’obbligazione di ripiano. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, poiché l’obbligazione relativa alle annualità controverse si era estinta in applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. La Regione Toscana ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente e dell’estinzione dell’obbligazione di payback per le annualità 2015-2018 intervenuta nelle more del giudizio. La decisione è stata adottata in rito, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, in applicazione del principio dispositivo del processo amministrativo. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
La disciplina sopravvenuta ha determinato l’estinzione dell’obbligazione di payback gravante per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, facendo venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in udienza straordinaria mediante camera di consiglio da remoto.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di annullamento, una disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione sostanziale cui si riferisce l’atto impugnato, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione nel merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, ove coerente con la sopravvenuta eliminazione dell’utilità conseguibile mediante la pronuncia di merito e non contestata dalla parte resistente, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione quando dagli atti risulti che non residua alcuna utilità concreta e attuale derivante dall’accoglimento del ricorso.
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