Cassazione Penale, Sentenza n. 16498/2025 del 02/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizi di motivazione la condanna fondata in gran parte sulle dichiarazioni rese dal testimone Kasmi. Si contesta che le nuove dichiarazioni rese in sede di rinnovazione fossero reticenti e non confermassero le precedenti accuse; si segnala l'assenza di riscontri individualizzanti per l'imputato e si chiedeva l'integrazione dell'istruttoria (in particolare una perizia fonica sulle intercettazioni) per identificare la voce ritenuta minacciosa.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. È stata confermata la condanna per i delitti contestati (omicidi e reati connessi) come deciso in appello di rinvio, con parziale rideterminazione della pena (esclusione di alcune aggravanti e riduzione dell'ergastolo a 30 anni). La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di attendibilità del testimone Kasmi operata dalla Corte territoriale, anche alla luce degli elementi sintomatici di intimidazione e della giurisprudenza sul valore delle ritrattazioni/reticenze; ha altresì ritenuto discrezionale e non obbligatoria la raccolta di ulteriori riscontri richiesti dalla difesa e non necessari secondo i giudici di merito.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Richiamata come norma base per la contestazione dell'omicidio (utilizzata per l'accusa relativa all'uccisione di Ilir Haxhia)
art. 577 cod. pen.
Norma richiamata tra le fattispecie contestate; utilizzata nell'ambito delle condotte violente e delle lesioni/omicidi contestati (interpretazione evincibile dal testo)
art. 411 cod. pen.
Norma richiamata tra le contestazioni penali connesse all'ocultamento dei cadaveri (impiego come fattispecie contestata nel quadro del procedimento)
legge n. 497/2014, artt. 10, 12, 14
Richiamata come riferimento normativo collegato alle aggravanti/particolari disposizioni applicabili al fatto; la Corte ha valutato l'esistenza di tali circostanze nella decisione di merito
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito alla rimessione in termini dell'imputato contumace: la rimessione non invalida le prove già acquisite ma attribuisce all'imputato il diritto a chiedere la rinnovazione o riassunzione di prove, indicando i temi d'indagine da approfondire
art. 197-bis cod. proc. pen.
Citato in relazione alle garanzie previste per l'audizione del testimone in sede di rinnovazione (modalità protette e garanzie procedurali per l'assunzione della testimonianza alla presenza dell'imputato)
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Riferito alla verifica dell'attendibilità del chiamante in correità; la Corte d'appello ha valutato se fosse necessario rinnovare anche le prove sulla attendibilità ai sensi di tale norma
Massime di principio
- La rimessione in termini ai contumaci (art. 175 c.p.p.) non invalida le prove già raccolte: l'imputato ha diritto alla rinnovazione o riassunzione di prove ma le prove precedenti mantengono valore e possono concorrere al giudizio.
- La reticenza o la ritrattazione di un testimone non esclude automaticamente l'attendibilità delle sue precedenti dichiarazioni; il giudice può comunque attribuire valore probatorio alle dichiarazioni originarie purché eserciti un controllo più incisivo sulla loro attendibilità.
- Per ritenere che un testimone sia stato intimidito non è necessario produrre prova assoluta di minacce dirette: elementi sintomatici e circostanze concrete (anche emergenti dal dibattimento) possono legittimare la valutazione che la reticenza derivi da timore di ritorsioni.
- La decisione di integrare l'istruttoria con accertamenti ulteriori (es. perizie foniche) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; richieste generiche o non sorrette da specifica indicazione di rilevanza possono essere legittimamente rigettate.
- Il giudice del rinvio ha il potere-dovere di delimitare l'ambito della rinnovazione istruttoria: le richieste di rinnovazione devono indicare i temi d'indagine in modo che il giudice ne possa valutare pertinenza e rilevanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16454/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16456/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16457/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16458/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16459/2025 del 02/05/2025
- Sentenza penale · 2 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16460/2025 del 02/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →