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Sentenza

Sentenza n. 183/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento D.A.S.P.O. del Questore della Provincia di Vibo Valentia n. -OMISSIS- emesso in 14.3.2024, notificato in data 15.03.2024 e, per quanto necessario, del supplemento del rapporto redatto dal direttore di gara nonché per l’annullamento di qualunque altro atto presupposto, connesso e conseguenziale anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Vibo Valentia, della durata di due anni, relativo all'accesso a impianti e manifestazioni calcistiche e alle aree circostanti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il DASPO adottato nei confronti del figlio minore, al quale era stata contestata la partecipazione a una violenta contestazione di gruppo seguita a una partita di calcio, con aggressione fisica all'arbitro. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 6 l. 401/1989 e dell'art. 3 l. 241/1990, difetto o apparenza della motivazione, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, sviamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che il provvedimento non indicava adeguati elementi probatori e che il supplemento del rapporto arbitrale non era stato allegato. Con il secondo motivo hanno lamentato l'indeterminatezza delle competizioni e dei luoghi sottoposti a divieto. Con il terzo motivo hanno dedotto travisamento, disparità di trattamento e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo altresì che il DASPO non avrebbe potuto essere applicato a un calciatore professionista, poiché avrebbe inciso sull'attività lavorativa. Nel corso del giudizio è stata depositata la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem, poiché l'amministrazione può richiamare atti e documenti esterni senza notificarli integralmente, purché ne indichi gli estremi e li renda accessibili all'interessato. Nel caso concreto, i fatti contestati risultavano dal supplemento del referto di gara e dal comunicato ufficiale FIGC, prodotti in giudizio dall'amministrazione; i ricorrenti non avevano dimostrato di aver presentato un'istanza di accesso. Il DASPO non richiede una sentenza penale di condanna: è una misura di prevenzione autonoma, fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo una valutazione probabilistica del tipo "più probabile che non". L'estinzione del reato per messa alla prova, intervenuta successivamente, non incide sulla legittimità originaria del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum, ferma la possibilità di revoca o modifica della misura al venir meno delle condizioni che l'avevano giustificata. È stata respinta anche la censura di indeterminatezza, perché il provvedimento specificava le manifestazioni calcistiche interessate, gli impianti, le aree circostanti, il limite temporale di due ore prima e dopo gli incontri e il raggio di 500 metri per determinate aree di sosta e transito. Quanto alla posizione professionale, i ricorrenti non avevano provato l'esistenza di un rapporto di lavoro o di un reddito derivante dall'attività sportiva; dagli atti risultava invece l'appartenenza a una società della Lega Nazionale Dilettanti. La durata biennale è stata ritenuta proporzionata alla gravità della condotta e al suo inserimento in una contestazione violenta di gruppo. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO è una misura di prevenzione applicabile sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una sentenza penale di condanna; il divieto deve essere sufficientemente determinato quanto a manifestazioni, luoghi e tempi.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    Il DASPO può essere revocato o modificato quando vengano meno o mutino le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione per relationem è legittima se gli atti richiamati sono indicati e resi conoscibili all'interessato mediante accesso, senza necessità di notificarli integralmente.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La conoscibilità degli atti richiamati nel provvedimento può essere assicurata attraverso il diritto di accesso documentale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione della decisione.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione autonoma rispetto al procedimento penale e non presuppone una sentenza penale di condanna; la sua legittimità può fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo un giudizio probabilistico di elevata attendibilità.
  • L'estinzione o il proscioglimento nel procedimento penale relativo ai medesimi fatti non determina automaticamente l'illegittimità o la decadenza del DASPO, quando intervenga dopo l'adozione della misura e non incida sul quadro istruttorio allora disponibile; l'amministrazione può tuttavia revocare o modificare la misura se vengono meno le condizioni che l'avevano giustificata.
  • La motivazione per relationem di un DASPO è legittima quando il provvedimento individua gli atti richiamati e questi sono messi a disposizione dell'interessato tramite il diritto di accesso; l'amministrazione non è tenuta a notificare integralmente ogni documento richiamato.
  • Poiché il DASPO limita la libertà di circolazione, il divieto deve rispettare il principio di legalità mediante una sufficiente determinatezza di manifestazioni, impianti, aree circostanti e intervalli temporali; non è però necessario elencare nominativamente ogni singolo evento quando le categorie di manifestazioni e i criteri di individuazione siano concretamente definibili.
  • La tutela dell'attività sportiva professionale rispetto al DASPO richiede la prova concreta dell'esistenza di un rapporto lavorativo o di un reddito professionale derivante dall'attività sportiva; la mera appartenenza a una società sportiva dilettantistica non integra tale condizione.
  • La durata del DASPO è proporzionata quando risulta adeguata alla gravità della condotta violenta contestata e al suo inserimento in un'azione aggressiva collettiva.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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