Sentenza del 04/05/2016 n. 8878 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato una sanzione amministrativa irrogata ai sensi del D.L. n. 79 del 1997, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 140 del 1997, per avere utilizzato, negli anni 1997 e 1998, le prestazioni di lavoro autonomo di un soggetto privo della prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. La società sosteneva inoltre di aver aderito alla sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 3-bis, mediante il versamento del 10% della sanzione. L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Perugia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, deducendo un errore processuale relativo alla notifica dell'impugnazione. In particolare, sosteneva che la notifica effettuata presso il difensore nominato nel giudizio di primo grado, anziché presso il domicilio del difensore nominato in appello, fosse affetta da nullità sanabile mediante la costituzione della parte, e non da inesistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate perché tardivo. La sentenza della CTR era stata depositata il 26 aprile 2010 e il termine annuale per proporre ricorso, previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, scadeva l'11 giugno 2011. Il ricorso era stato spedito per raccomandata il 13 giugno 2011. La Corte ha escluso la proroga al lunedì successivo prevista per le scadenze cadenti di sabato dall'art. 155, comma 5, c.p.c., poiché il giudizio era stato instaurato prima del 1° marzo 2006, data di efficacia della modifica normativa. L'Agenzia delle entrate è stata inoltre condannata a rifondere alla contribuente le spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 79 del 1997, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 140 del 1997, art. 6, comma 1
Prevede la sanzione applicata per l'utilizzazione di prestazioni di lavoro autonomo rese da un soggetto dipendente pubblico senza la prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 3-bis
Disciplina la sanatoria alla quale la società affermava di aver aderito, pagando il 10% della sanzione irrogata.
Art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis
Stabiliva il termine annuale per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza non notificata. Nel caso concreto il termine è stato ritenuto scaduto l'11 giugno 2011.
Art. 155, comma 5, c.p.c.
Prevede la proroga al primo giorno non festivo degli atti processuali con scadenza di sabato. La Corte ha ritenuto tale disposizione non applicabile perché il giudizio era stato instaurato prima del 1° marzo 2006.
D.L. n. 273 del 2005, art. 39, convertito dalla L. n. 51 del 2006
Ha fissato al 1° marzo 2006 l'entrata in vigore dell'art. 155, comma 5, c.p.c. per i giudizi instaurati dopo tale data.
Massime di principio
- La tempestività dell'impugnazione deve essere verificata con riferimento alla disciplina processuale applicabile alla data di instaurazione del giudizio, non soltanto alla data in cui l'atto viene notificato o spedito.
- La proroga dei termini in scadenza di sabato non opera automaticamente per tutti i procedimenti: occorre verificare la decorrenza temporale della norma che la prevede e l'eventuale regime transitorio.
- Un ricorso tardivo è inammissibile e impedisce alla Corte di esaminare le questioni di merito o gli altri motivi di impugnazione.
- Prima di discutere la validità della notifica o la sanatoria di eventuali vizi processuali, occorre controllare il rispetto dei termini perentori di impugnazione.
- La parte che perde il giudizio di impugnazione può essere condannata alla rifusione delle spese processuali.
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