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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29564/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sede di riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo del 15/12/2022 relativo alla somma di euro 569.557,00 ritenuta profitto del reato di ricettazione (anziché riciclaggio). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che la sua posizione era stata stralciata con provvedimento del Pubblico Ministero anteriore al sequestro e che, per effetto di tale stralcio (e della successiva prospettata richiesta di archiviazione), si sarebbe determinata l'impossibilità di procedere nei suoi confronti per effetto del principio del bis in idem, invocato anche in riferimento alla fase cautelare

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha prodotto un decreto di archiviazione (che avrebbe reso rilevante la questione del bis in idem), ma solo un provvedimento di stralcio generico relativo a non meglio indicati reati, anteriore al sequestro. Dato che non risulta alcun decreto di archiviazione nei confronti del ricorrente e che il sequestro è sorretto da idoneo titolo contestato nella qualità di indagato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata

Norme richiamate

  • Sequestro preventivo (misura cautelare reale)

    La Corte ritiene legittimo il sequestro preventivo fintantoché sussista un idoneo titolo che leghi la somma al reato contestato all'indagato; la misura può essere confermata in sede di riesame se il titolo cautelare è valido agli atti

  • Stralcio della posizione / Decreto di archiviazione

    Lo stralcio della posizione non equivale a un decreto di archiviazione: l'assenza di un provvedimento di archiviazione definitivo impedisce di ritenere estinta l'azione penale nei confronti dell'indagato e, quindi, non legittima l'opposizione basata sul presunto bis in idem

  • Principio del bis in idem

    Il principio del bis in idem opera quando l'azione penale è stata concretamente estinta o è intervenuta una pronuncia definitiva che impedisca una nuova azione; non può essere invocato sulla base di uno stralcio non equivalente ad archiviazione o ad atto definitivo di estinzione dell'azione

  • Qualificazione della condotta (ricettazione vs riciclaggio)

    La qualificazione data dal GIP (qui: ricettazione) è rilevante per individuare la natura del profitto oggetto di sequestro; la Corte ha ritenuto sufficiente il titolo per considerare la somma come profitto del reato contestato

Massime di principio

  • Lo stralcio della posizione dell'indagato non sostituisce il decreto di archiviazione: per far valere il bis in idem e ottenere che misure cautelari siano precluse occorre allegare e dimostrare l'effettiva archiviazione o altro atto definitivo che estingua l'azione penale
  • In sede di impugnazione contro provvedimenti cautelari è essenziale produrre documenti autosufficienti (es. decreto di archiviazione) altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza
  • Il sequestro preventivo di somme può essere confermato se esiste un concreto collegamento tra le somme e il reato contestato; la diversa qualificazione giuridica della condotta (es. ricettazione anziché riciclaggio) non annulla automaticamente la legittimità della misura cautelare
  • Il principio del bis in idem tutela dalla duplicazione dell'azione penale solo quando esista una causa di estinzione o una pronuncia definitiva: atti interni del pubblico ministero che non determinano l'archiviazione non ne attivano automaticamente gli effetti
  • La mancata cura nella documentazione di supporto all'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna alle spese processuali e, in casi di abuso o colpa, ad ammende (es. pagamento alla Cassa delle Ammende)

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