Ordinanza n. 316/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: procedura di affidamento in concessione quinquennale del servizio di gestione dello stadio San Nicola, inclusi gli atti di gara, il PEF e il chiarimento reso con FAQ n. 4
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato integralmente la procedura di gara e i relativi atti, deducendo una presunta inintelligibilità della legge di gara, che sarebbe emersa soltanto a seguito del chiarimento fornito dalla stazione appaltante tramite la FAQ n. 4 del 14 maggio 2026. È stata altresì chiesta, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto. Nella fase cautelare il TAR ha dato atto che dovranno essere approfonditi in sede di merito gli eccepiti profili di tardività e/o inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che le censure non presentassero adeguato fumus boni iuris: il chiarimento della stazione appaltante, pur richiesto oltre il termine indicato nel bando, appariva tempestivo, non incompatibile con la legge di gara e privo di autonoma lesività, non potendo innovare o modificare la lex specialis, che costituisce, insieme alle norme primarie, il parametro di legittimità dell’azione amministrativa. In ogni caso, l’istanza è stata ritenuta carente anche del periculum in mora, poiché la ricorrente non aveva allegato un danno grave e irreparabile, essendosi limitata a manifestare l’interesse a ottenere l’aggiudicazione, senza dedurre specificamente il periculum neppure nella discussione orale. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti è stata quindi accordata preferenza al celere svolgimento della procedura, in applicazione dell’art. 1 d.lgs. 36/2023. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 23 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la valutazione è stata svolta verificando sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice ha valorizzato il principio secondo cui deve essere favorito il celere svolgimento della procedura di gara.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, un chiarimento della stazione appaltante non è autonomamente lesivo quando si limita a interpretare la lex specialis senza innovarla o modificarla; il parametro di legittimità resta costituito dalla legge di gara, unitamente alle norme primarie.
- La lex specialis di gara costituisce il parametro di legittimità dell’azione della stazione appaltante; le FAQ e gli altri chiarimenti non possono introdurre regole nuove o modificare retroattivamente le prescrizioni del bando e del disciplinare.
- La mera aspirazione all’aggiudicazione di una gara non dimostra, di per sé, il periculum in mora: chi chiede la sospensione deve allegare e argomentare uno specifico danno grave e irreparabile.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una procedura di affidamento, in assenza di adeguato fumus boni iuris e di periculum in mora, può essere accordata prevalenza all’interesse pubblico al celere svolgimento della gara, in applicazione dei principi del codice dei contratti pubblici.
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