Sentenza n. 8489/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Trento n. 13812 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della successiva Determinazione dirigenziale n. 124 del 13 gennaio 2023, di proroga del termine di pagamento al 30 aprile 2023, in conformità al Decreto-Legge n. 4/2013, approvato nelle more dal Governo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Curium Italy S.r.l. l’11.11.2024, per l’annullamento - della Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Trento n. 13812 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - della successiva Determinazione dirigenziale n. 124 del 13 gennaio 2023, di proroga del termine di pagamento al 30 aprile 2023, in conformità al Decreto-Legge n. 4/2013, approvato nelle more dal Governo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni delle Aziende Sanitarie Regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione provinciale di individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al payback e di quantificazione degli importi dovuti per gli anni 2015-2018, nonché determinazione di proroga del termine di pagamento e atti di certificazione del fatturato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti con cui la Provincia Autonoma di Trento ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa e ha quantificato gli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con motivi aggiunti ha dedotto ulteriori censure alla luce della sentenza n. 140/2024 della Corte costituzionale. In prossimità della decisione ha chiesto, in via principale, la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, sostenendo che l’art. 7 del d.l. n. 95/2025 aveva introdotto una sanatoria subordinata al pagamento agevolato del 25% dell’importo intimato, ma che la Provincia non l’aveva inclusa nell’elenco dei debitori abilitati ad accedere alla piattaforma telematica per il pagamento. In subordine ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Il TAR, rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione, ha esaminato prioritariamente tale questione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti provinciali contestati si limitano, secondo il Collegio, a recepire dati già determinati dagli enti del servizio sanitario, verificare contabilmente il fatturato, compilare l’elenco dei fornitori e applicare la quota di ripiano già fissata dalla legge e dagli atti statali. Si tratta quindi di attività meramente tecnico-contabile, ricognitiva e riepilogativa, integralmente vincolata e priva di discrezionalità amministrativa o anche soltanto tecnica. La controversia riguarda pertanto diritti soggettivi rispetto ai quali l’amministrazione non esercita un potere autoritativo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La causa potrà essere riproposta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disciplina del payback individua il superamento del tetto di spesa e pone a carico dei fornitori la quota di ripiano secondo criteri e percentuali predeterminati.
art. 2, comma 1, d.m. 6 ottobre 2022 del Ministro della salute
La quota percentuale del ripiano applicabile ai fornitori è già fissata a livello normativo e non è rimessa alla discrezionalità della Provincia.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di avvisare le parti di una questione rilevata d’ufficio, nella specie il possibile difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia relativa agli atti con cui un’amministrazione sanitaria individua i fornitori soggetti al payback e quantifica gli importi dovuti appartiene alla giurisdizione ordinaria quando tali atti si limitano a ricognizioni contabili, compilazione di elenchi e applicazione di percentuali già predeterminate dalla legge, senza esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica.
- Quando l’amministrazione verifica soltanto dati di fatturato già certificati dagli enti sanitari e applica criteri normativi vincolanti per determinare l’importo dovuto, la sua attività non costituisce esercizio di potere autoritativo, anche se formalmente espressa mediante un provvedimento amministrativo.
- La giurisdizione amministrativa deve essere esaminata prioritariamente rispetto all’interesse a ricorrere e alle altre condizioni dell’azione, in quanto rientra tra i presupposti del processo da accertare in via preliminare.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
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