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Sentenza

Sentenza n. 1775/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'ottemperanza alla cosa giudicata formatasi sul decreto ingiuntivo n. 2130/2024 del 30/07/2024 (RG n. 6413/2024) emesso dal Tribunale di Napoli Nord in Aversa, passato in giudicato e notificato in forma esecutiva il giorno 10.04.2025;

Giustizia amministrativa202504152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, del decreto ingiuntivo n. 2130/2024 del Tribunale di Napoli Nord, passato in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale pagamento delle somme riconosciute dal decreto ingiuntivo n. 2130/2024, non opposto, passato in giudicato e notificato in forma esecutiva il 10 aprile 2025. Il Comune non ha provveduto spontaneamente al pagamento. Il giudice ha verificato la mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da certificazione di cancelleria, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La ricorrente ha inoltre richiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato al Comune di dare puntuale e integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, su richiesta della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente competente. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso e delle spese del commissario, nonché il deposito degli atti mediante il Processo amministrativo telematico. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l’esecuzione del titolo e di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nella fattispecie, uno dei presupposti per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, passato in giudicato e notificato in forma esecutiva, quando l’amministrazione debitrice non abbia provveduto al pagamento e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale esecuzione del titolo e, per l’ulteriore ritardo, disporre una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel prefetto competente, con facoltà di delega interna a un funzionario dotato di idonea competenza tecnica.
  • L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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