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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 801 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Compensazione delle spese.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cessazione della materia del contendere e, in particolare, la regolamentazione delle spese processuali dopo la definizione della pendenza tributaria. La questione si poneva alla luce della sentenza n. 274/2005 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevedeva automaticamente la compensazione delle spese anche per ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalla definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge.

La decisione

Per i casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, continua ad applicarsi la compensazione delle spese prevista dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. La pronuncia della Corte costituzionale non ha introdotto una deroga per tali ipotesi al regime speciale di compensazione, mentre la compensazione automatica non è più applicabile alle diverse ipotesi di cessazione della materia del contendere. La decisione non individua un vincitore sostanziale sulla pretesa tributaria, poiché il giudizio si conclude per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • Art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    La norma disciplina la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e prevede la compensazione delle spese nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

    La compensazione delle spese resta applicabile alle specifiche ipotesi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. Non è invece automaticamente applicabile alle altre ipotesi di cessazione della materia del contendere, nelle quali devono essere rispettati i principi generali sulla responsabilità delle spese.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui si riferisce a ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

    La pronuncia ha escluso la compensazione automatica delle spese per le cessazioni del giudizio non riconducibili a una definizione legislativa della pendenza tributaria, senza eliminare la disciplina speciale prevista per queste ultime.

Massime di principio

  • Quando il giudizio tributario si estingue perché la pendenza è stata definita attraverso uno specifico istituto previsto dalla legge, le spese possono essere compensate in base alla disciplina speciale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta sempre e automaticamente la compensazione delle spese: occorre distinguere tra definizione legislativa della pendenza e altre cause sopravvenute di cessazione.
  • Al di fuori delle ipotesi speciali previste dalla legge, la decisione sulle spese deve rispettare il principio generale secondo cui esse gravano sulla parte che ha dato causa al giudizio o che risulta soccombente.
  • La cessazione della materia del contendere risolve il processo senza necessariamente stabilire chi abbia ragione nel merito; pertanto, il vincitore indicato deve essere inteso con riferimento all'esito processuale e alla disciplina delle spese, non come accertamento definitivo della fondatezza della pretesa tributaria.

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