Cassazione Penale, Ordinanza n. 13037/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per la violazione del divieto di accesso a determinate aree urbane disposto dal Questore. Dal testo emerge che egli era destinatario di un provvedimento di DASPO urbano notificato il 28/01/2022, che gli vietava per un anno l'accesso a Piazza della Pace, Piazza Don Salvatore D'Angelo di Maddaloni e relative aree pertinenziali. Il provvedimento non risulta impugnato e la contestata violazione si sarebbe verificata il 28/02/2022. La Corte di cassazione qualifica il ricorso come manifestamente infondato, rilevando che, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente la violazione del divieto validamente imposto, risultando irrilevante che la condotta tenuta in occasione dell'accesso fosse minacciosa o violenta.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Questore fosse validamente emesso e notificato, non impugnato dall'interessato e poi violato nella data indicata; ha inoltre affermato che la presenza di ulteriori condotte minacciose o violente è irrilevante ai fini della configurabilità del reato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.l. n. 14 del 2017
La violazione del divieto di accesso disposto dal Questore nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, integra la fattispecie punita con l'arresto.
d.l. n. 14 del 2017 convertito con l. n. 48 del 2017
È la fonte normativa del DASPO urbano e dell'ordine di allontanamento richiamato nella decisione.
d.l. n. 113 del 2018
Ha introdotto la sanzione dell'arresto da sei mesi a un anno per la violazione del divieto di accesso, in vigore dal 4 dicembre 2018.
art. 9, commi 1 e 2, d.l. n. 14 del 2017
Costituisce il presupposto delle condotte reiterate che consentono l'adozione del divieto di accesso.
Massime di principio
- La violazione del divieto di accesso disposto dal Questore nell'ambito del DASPO urbano è punibile in quanto tale, a prescindere dalla circostanza che l'episodio concreto presenti anche profili di minaccia o violenza.
- Ai fini della configurabilità del reato è decisiva la regolare emissione e notificazione del provvedimento amministrativo e la sua successiva trasgressione; l'eventuale mancata impugnazione del provvedimento rafforza la sua efficacia nel giudizio penale.
- Quando il ricorso di legittimità si fonda su censure manifestamente infondate rispetto a un quadro fattuale chiaro e non controverso, la Corte può dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
Come è indicizzato
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