Cassazione Penale, Ordinanza n. 38065/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la decisione che li aveva ritenuti responsabili di un tentato furto in concorso. Contestavano: 1) il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e la mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; 2) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; 4) il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato contenimento della pena entro il minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che tutti i motivi si limitassero a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione corretta, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e senza l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei riferimenti motivazionali necessari. Ha quindi confermato in sostanza la condanna e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato per la contestazione a entrambi gli imputati.
art. 56 c.p.
richiamato quale base della configurazione del tentativo.
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto oggetto di contestazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto dai ricorrenti come vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 530, comma 2, c.p.p.
invocato in relazione alla pretesa insufficienza o contraddittorietà della prova e al richiesto proscioglimento per insufficienza probatoria.
art. 62 n. 4 c.p.
invocato per il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ne conferma il diniego per l'impossibilità di ritenere certo il valore minimo del furto.
art. 62-bis c.p.
richiamato implicitamente dal motivo relativo alle attenuanti generiche; la Corte di merito ne ha negato il riconoscimento per assenza di elementi positivi.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo astratto o meramente assertivo: occorre indicare puntualmente quali passaggi logici della decisione siano carenti, contraddittori o manifestamente illogici.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi apprezzabili a favore dell'imputato.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che la particolare modestia del valore del bene o del danno risulti accertata con sufficiente certezza; in mancanza di tale certezza non può essere riconosciuta.
- In sede di legittimità, la Corte non rivaluta il compendio probatorio se la sentenza di merito ha già esposto in modo coerente l'iter logico-motivazionale della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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