Sentenza n. 6016/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana e sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’Interno aveva comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, richiamando una sentenza di patteggiamento per omesso versamento continuato di ritenute previdenziali e assistenziali, successivamente interessata da depenalizzazione e da istanza di revoca, nonché una notizia di reato per guida senza patente o con patente revocata e un’iscrizione per associazione per delinquere e falsità ideologica, relativa a procedimento ancora pendente. Il diniego era stato motivato con il complessivo quadro negativo, ritenuto incompatibile con il giudizio di affidabilità, integrazione e adesione ai valori dell’ordinamento richiesto per la concessione della cittadinanza. Nel ricorso e nell’appello l’interessato ha dedotto: l’irrilevanza della condanna per omesso versamento delle ritenute, in ragione della depenalizzazione, della successiva revoca della sentenza di patteggiamento e della modesta entità dell’importo; l’insufficienza della motivazione e la valutazione meramente automatica del precedente; l’omessa considerazione della lunga permanenza in Italia, dell’inserimento lavorativo, dei legami familiari e sociali e dell’integrazione delle figlie; l’impossibilità di valorizzare mere notizie di reato non definite con sentenza irrevocabile; nonché l’illegittimità della mancata sospensione del procedimento amministrativo in attesa della definizione del procedimento penale pendente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla depenalizzazione e alla revoca della sentenza di patteggiamento, ha ritenuto che tali vicende non impedissero al Ministero di valutare il fatto storico sottostante nell’ambito del giudizio discrezionale sulla cittadinanza: il diniego non si fondava sulla mera esistenza di una condanna penale, ma sulla condotta concretamente tenuta, considerata indice di non piena adesione ai doveri di solidarietà economica e sociale. La modesta entità dell’omissione e la depenalizzazione erano elementi ponderabili nel bilanciamento complessivo, ma non rendevano automaticamente irrilevante il fatto. Il giudizio sulla cittadinanza è infatti autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale e ha natura ampiamente discrezionale e prognostica. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il diniego non fosse fondato soltanto sulla vicenda delle ritenute, ma anche sulle ulteriori risultanze istruttorie, tra cui le contestazioni relative alla guida senza patente e ai reati di associazione per delinquere e falsità ideologica. Anche fatti non conclusi con condanna irrevocabile possono essere considerati come elementi sintomatici dell’affidabilità del richiedente, purché non siano utilizzati come prova della responsabilità penale. La motivazione è stata ritenuta adeguata perché il Ministero aveva instaurato il contraddittorio, aveva comunicato tutte le circostanze ostative e aveva esaminato le osservazioni dell’interessato, formulando una valutazione complessiva e non atomistica. Le circostanze favorevoli relative al radicamento familiare, sociale e lavorativo non rendevano manifestamente illogica o irragionevole la prevalenza attribuita dall’Amministrazione all’esigenza di prudenza derivante dall’insieme degli elementi negativi. L’appello, inoltre, non aveva specificamente censurato la rilevanza attribuita alle ulteriori risultanze istruttorie né aveva chiarito la loro evoluzione giudiziaria. Non sussisteva, infine, un obbligo di sospendere il procedimento amministrativo in attesa della definizione del procedimento penale. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Disciplina la domanda di concessione della cittadinanza italiana, nell’ambito della quale l’Amministrazione esercita una valutazione ampiamente discrezionale e prognostica sull’integrazione e sull’affidabilità del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la comunicazione dei motivi ostativi e consente all’interessato di presentare osservazioni; nel caso concreto il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto effettivamente instaurato e le osservazioni sono state esaminate.
art. 673 c.p.p.
È stato richiamato in relazione all’istanza di revoca della sentenza di patteggiamento a seguito della depenalizzazione, senza che ciò impedisse la valutazione amministrativa del fatto storico sottostante.
d.lgs. 8/2016
La depenalizzazione delle condotte richiamate non elimina, nell’ambito della valutazione amministrativa sulla cittadinanza, la possibilità di considerare il fatto storico quale elemento sintomatico dell’affidabilità del richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione esercita una valutazione ampiamente discrezionale e prognostica sull’integrazione, sull’affidabilità e sull’adesione del richiedente ai valori e ai doveri dell’ordinamento; tale valutazione non coincide con un accertamento di responsabilità penale.
- La depenalizzazione di una condotta e la conseguente revoca della condanna non impediscono, in linea di principio, che l’Amministrazione valuti il fatto storico sottostante come elemento sintomatico nell’ambito del giudizio discrezionale sulla concessione della cittadinanza, purché il fatto non sia utilizzato come prova di responsabilità penale.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza possono essere considerati anche fatti e circostanze non definiti da una condanna irrevocabile, comprese pendenze o notizie di reato, se utilizzati non per affermare la colpevolezza dell’interessato ma come elementi istruttori sintomatici della sua affidabilità, all’interno di una valutazione complessiva e adeguatamente motivata.
- La motivazione del diniego di cittadinanza è adeguata quando illustra il quadro complessivo degli elementi favorevoli e contrari emersi dall’istruttoria e dà conto delle osservazioni presentate dall’interessato; non è necessario che la decisione attribuisca prevalenza alle circostanze favorevoli relative al radicamento familiare, sociale e lavorativo, purché la ponderazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Il procedimento amministrativo relativo alla concessione della cittadinanza è autonomo rispetto al procedimento penale eventualmente pendente e, pertanto, l’Amministrazione non è tenuta a sospenderlo in attesa della definizione del giudizio penale, potendo decidere sulla base delle risultanze istruttorie disponibili.
- In appello, la censura della motivazione del diniego deve confrontarsi specificamente con tutti gli elementi sui quali l’Amministrazione ha fondato la valutazione; la mera affermazione dell’assenza di ulteriori condanne non è sufficiente quando il provvedimento richiama anche altre risultanze istruttorie non definitive.
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