Cassazione Penale, Sentenza n. 13663/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida del G.i.p. che ha confermato il provvedimento del Questore di Venezia imponendo obblighi di presentazione in occasione delle partite della Triestina Calcio. Le censure erano: (1) la convalida è intervenuta oltre il termine di 48 ore dalla richiesta del P.M., quindi il provvedimento sarebbe inefficace; (2) illegittimità dell'imposizione anche per gli incontri "amichevoli", per l'impossibilità di conoscerne tempestivamente la programmazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che la convalida sia valida perché è stata emessa entro il termine complessivo di 96 ore dalla notifica del provvedimento al ricorrente, che secondo l'orientamento maggioritario è il termine rilevante anche se la richiesta del P.M. è stata presentata oltre le 48 ore. Quanto agli incontri amichevoli, la Corte conferma che il divieto può legittimamente estendersi agli incontri "amichevoli" purché siano stati programmati e pubblicizzati mediante i normali canali in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
"le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'inefficacia della misura interviene solo se congiuntamente il P.M. non richiede la convalida entro 48 ore e il giudice non dispone la convalida nelle successive 48 ore; pertanto il termine complessivo rilevante per la tempestività è di 96 ore dalla notifica del provvedimento.
Decreto‑Legge 20 febbraio 2017, n. 14, art. 13, comma 3 (conv. Legge 18 aprile 2017, n. 48)
Richiamato dalla giurisprudenza come riferimento per la disciplina degli obblighi di presentazione; conferma l'orientamento secondo cui il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del P.M. non determina automaticamente l'inefficacia se la convalida del giudice interviene entro 96 ore dalla notifica.
Massime di principio
- La tempestività della convalida va valutata rispetto al termine complessivo di 96 ore dalla notifica del provvedimento al soggetto interessato: se la convalida del giudice interviene entro tale termine la misura è valida anche se la richiesta del P.M. è stata presentata oltre 48 ore.
- L'inefficacia della misura si verifica solo quando, congiuntamente, il P.M. non presenta la richiesta entro 48 ore e il G.i.p. non convalida nei 48 ore successive (superamento complessivo di 96 ore).
- Le prescrizioni che vietano l'accesso a eventi sportivi e impongono l'obbligo di presentazione possono riguardare anche gli incontri "amichevoli", purché tali incontri siano stati programmati e resi pubblici con i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato.
- In situazioni analoghe è utile verificare con attenzione: (a) la data di notifica del provvedimento al destinatario; (b) la data della richiesta di convalida del P.M.; (c) la data della convalida del G.i.p.; e (d) se l'evento "amichevole" era effettivamente programmato e pubblicizzato.
- La linea difensiva più efficace contro l'imposizione per incontri amichevoli è contestare la prevedibilità/pubblicizzazione dell'evento o eccepire il superamento delle soglie temporali se la convalida sia intervenuta oltre le 96 ore.
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