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Sentenza

Sentenza del 21/10/2019 n. 822 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 546/1992. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, anche in considerazione del comportamento processuale della ricorrente che aveva prodotto le quietanze e richiesto l'estinzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella sostenendo, con il primo motivo, di avere già pagato l'importo richiesto il 15 novembre 2014 e, con il secondo motivo, che il credito tributario fosse comunque prescritto. Nel corso del giudizio ha prodotto due quietanze di pagamento relative alla cartella e ha chiesto l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • Art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

    La norma consente di dichiarare estinto il processo tributario quando, per fatti sopravvenuti, non esiste più una controversia concreta da decidere, come nel caso di annullamento o venir meno della pretesa tributaria.

  • Art. 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Consente al giudice tributario di compensare, anche integralmente, le spese di lite quando ricorrono specifiche ragioni valutate nel complesso della controversia, comprese gravi ed eccezionali ragioni.

  • Art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    La sentenza richiama la previsione della compensazione automatica delle spese in caso di estinzione, precisando tuttavia che tale automatismo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 274/2005

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittima la compensazione automatica delle spese prevista dall'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 546/1992; la compensazione deve quindi dipendere da una valutazione giudiziale.

  • Cassazione civile n. 19947/2010 e n. 22231/2011

    Secondo gli orientamenti richiamati, quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, il giudice può compensare le spese sulla base di una valutazione complessiva della controversia.

Massime di principio

  • Se il contribuente dimostra che la somma richiesta è già stata pagata e la pretesa tributaria viene meno, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza una decisione sul merito dei motivi di ricorso.
  • La produzione di quietanze o altra documentazione idonea a provare il pagamento è determinante per dimostrare l'inesistenza attuale del debito e ottenere la definizione del giudizio.
  • L'estinzione del processo non comporta automaticamente la vittoria del contribuente su ogni questione sostanziale, come la prescrizione, perché il giudice può non esaminare i motivi quando la controversia è ormai priva di oggetto.
  • Le spese di lite possono essere compensate integralmente, ma non in modo automatico: il giudice deve indicare e valutare ragioni specifiche, come il comportamento processuale delle parti e le circostanze complessive della controversia.
  • In situazioni analoghe è opportuno chiedere formalmente la cessazione della materia del contendere, allegando la prova del pagamento, dell'annullamento o dello sgravio della pretesa impugnata.

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