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Sentenza

Sentenza n. 414/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 2889/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di riscontro a un esposto relativo a presunti lavori edilizi abusivi e richiesta di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria aveva segnalato al Comune presunti lavori edilizi privi di titolo abilitativo eseguiti nella proprietà limitrofa, chiedendo l'accertamento dell'abusività delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune, dopo un sopralluogo, aveva risposto con una nota ritenuta dalla ricorrente non effettiva, erronea e ostruzionistica. In appello sono stati dedotti l'ineffettività della risposta comunale, la mancata ostensione del verbale di sopralluogo e della documentazione fotografica, nonché il travisamento dei fatti quanto all'identificazione catastale degli immobili interessati. L'appellante ha sostenuto che il Comune avesse esaminato una particella diversa da quella oggetto dell'esposto e che i lavori avessero comportato trasformazioni edilizie non autorizzate, anche con mutamento della destinazione d'uso e nuova costruzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'obbligo comunale di provvedere fosse stato adempiuto in modo non meramente formale, poiché la nota del 23 dicembre 2017 era stata adottata all'esito di un sopralluogo e di un'attività istruttoria. Eventuali contestazioni sul contenuto della nota non incidevano sull'esistenza dell'adempimento dell'obbligo di provvedere. La mancata ostensione degli allegati fotografici non costituiva vizio di legittimità della nota, ma avrebbe potuto essere fatta valere mediante autonoma domanda di accesso agli atti; inoltre, nel giudizio d'appello il Comune aveva depositato il verbale e la documentazione fotografica. È stata esclusa anche la sussistenza del travisamento dei fatti: la particella indicata nella documentazione comunale risultava soppressa alla data dell'esposto e il Comune aveva comunque esaminato le diverse proprietà e le pratiche edilizie pertinenti. Il sopralluogo aveva rilevato, per la proprietà confinante, lavori autorizzati, salvo lievi difformità nelle aperture, mentre l'istanza relativa all'altra proprietà non risultava fondata in misura tale da imporre la demolizione. La sentenza favorevole resa in altro giudizio sulle diverse istanze relative alla proprietà confinante non incideva sull'esito del presente giudizio, avente oggetto una distinta istanza. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    La mancata ostensione di documenti deve essere fatta valere mediante la tutela specifica in materia di accesso e non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento adottato sulla base degli stessi documenti.

  • art. 116 c.p.a.

    La tutela contro il diniego o la mancata esibizione di documenti amministrativi deve essere proposta con il rito speciale in materia di accesso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa in udienza straordinaria.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza di esercizio dei poteri repressivi edilizi non si esaurisce in una risposta nominale, ma richiede un'attività effettiva; tuttavia, l'obbligo deve ritenersi adempiuto quando l'amministrazione abbia svolto un sopralluogo e adottato una risposta istruita e consequenziale, anche se il destinatario ne contesta il contenuto sostanziale.
  • La mancata ostensione di documenti utilizzati dall'amministrazione per adottare un provvedimento non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento stesso: la contestazione deve essere fatta valere attraverso la specifica azione di accesso, salvo che la mancata conoscenza degli atti sia dedotta come vizio della motivazione o dell'istruttoria nei termini propri dell'impugnazione.
  • Il travisamento dei fatti non sussiste quando la ricostruzione amministrativa degli immobili e delle particelle catastali sia supportata dalla documentazione acquisita e l'amministrazione abbia comunque esaminato le diverse proprietà e i relativi titoli edilizi.
  • La legittimazione del proprietario confinante a sollecitare l'esercizio dei poteri repressivi edilizi non comporta il diritto a ottenere la demolizione quando, all'esito dell'istruttoria, le opere risultino autorizzate o le contestazioni non siano provate in termini rilevanti ai fini dell'adozione della misura ripristinatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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