Cassazione Civile, Ordinanza n. 37150/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice delle acque, dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo relativi a interventi di riduzione del rischio idrogeologico e consolidamento delle sponde di un lago. I proprietari di terreni limitrofi deducevano che le opere avrebbero inciso sulle loro aree, impedito il libero accesso al lago da essi storicamente esercitato, alterato il passaggio e la salubrità dei luoghi, aumentato i pali da infiggere e potenzialmente danneggiato le loro opere di sostegno. Dopo una precedente cassazione per nullità della verificazione, il giudizio era stato riassunto e nuovamente istruito. I ricorrenti avevano poi proposto motivi aggiunti contro l'atto di validazione, sostenendo che fosse illegittimo perché fondato su dati incompleti e perché non preceduto da uno studio di compatibilità idraulica né dal rinnovo della valutazione di incidenza ambientale, nonostante le varianti progettuali. In cassazione articolavano otto motivi: i primi quattro e l'ottavo contestavano, sotto diversi profili di legge e vizio motivazionale, la ritenuta non necessità dello studio di compatibilità idraulica e del rinnovo della valutazione di incidenza ambientale; il quinto, il sesto e il settimo censuravano la verificazione/consulenza tecnica e l'apprezzamento delle relative risultanze da parte del TSAP.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali perché le opere erano limitate al consolidamento delle sponde e non comportavano un intervento sulla regimentazione del flusso delle acque, sicché non era necessario lo studio di compatibilità idraulica. Ha inoltre condiviso l'apprezzamento del TSAP secondo cui le varianti progettuali erano solo marginali e non sostanziali, dunque non imponevano il rinnovo della valutazione di incidenza ambientale. I motivi relativi a c.t.u. e verificazione sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità e novità delle questioni; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; le censure sono state ritenute infondate o assorbite.
art. 111 Cost.
È invocato dai ricorrenti quale parametro di legittimità; non conduce però a una diversa valutazione della sentenza impugnata.
art. 2 R.D. n. 523/1904
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità dello studio di compatibilità idraulica; la Corte conferma invece la non necessità, perché le opere non incidevano sulla regimentazione delle acque.
art. 47 d.P.R. n. 554/1999
Richiamato dai ricorrenti per denunciare carenze istruttorie nella validazione del progetto; la censura è respinta.
artt. 112, 164 e Allegato XXI, art. 27 d.lgs. n. 163/2006
Richiamati per contestare la validazione del progetto e le modalità procedimentali; la Corte conferma la correttezza della validazione sul progetto esecutivo prima dell'affidamento dei lavori.
artt. 93 e 165 d.lgs. n. 163/2006
Richiamati per sostenere l'illegittimità del progetto e il difetto di istruttoria; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.
art. 5 d.P.R. n. 357/1997
Richiamato in tema di valutazione di incidenza ambientale; la Corte ritiene non necessario il rinnovo, in presenza di varianti non sostanziali.
artt. 21 e 29 d.P.R. n. 554/1999
Richiamati dai ricorrenti in relazione alla procedura e al rinnovo della valutazione ambientale; la censura è respinta.
art. 61 c.p.c.
Richiamato per contestare la consulenza tecnica; il relativo motivo è assorbito.
art. 194 c.p.c.
Richiamato per censurare le modalità della consulenza/verificazione; il relativo motivo è assorbito.
art. 66 d.lgs. n. 104/2010
Richiamato insieme alle norme sulla verificazione e consulenza; il relativo motivo è assorbito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per censurare l'adesione del giudice alle risultanze tecniche; la doglianza è assorbita o comunque non idonea a mutare l'esito.
art. 66 d.lgs. n. 50/2015
Richiamato nel settimo motivo in tema di verificazione tecnica; la censura è assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, in solido.
Massime di principio
- Quando l'intervento progettato riguarda esclusivamente il consolidamento di sponde o opere analoghe e non incide sulla regimentazione del flusso delle acque, non è necessario lo studio di compatibilità idraulica come presupposto della validazione.
- La validazione del progetto esecutivo può essere ritenuta legittima se effettuata prima dell'affidamento dei lavori e in coerenza con l'oggetto dell'intervento, senza pretendere adempimenti istruttori non pertinenti alla concreta tipologia delle opere.
- Il rinnovo della valutazione di incidenza ambientale non è necessario quando le varianti progettuali accertate in fatto sono meramente marginali e non sostanziali, cioè non incidono sull'originaria progettazione in modo tale da mutarne gli effetti ambientali.
- Le censure che investono le valutazioni tecniche del giudice di merito non possono essere accolte in cassazione quando mirano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta con motivazione adeguata.
- Se la questione centrale del ricorso è respinta, le doglianze che presuppongono l'accoglimento di tale questione possono essere dichiarate assorbite.
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