Cassazione Civile, Ordinanza n. 23342/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società, pronunciata su istanza di un condominio creditore. In sede di reclamo la società ha contestato principalmente la ritualità della notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione: ha sostenuto che la relata fosse invalida perché priva dell'indicazione della data dell'accesso, che non risultasse compiuta alcuna ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario e che non potesse dirsi impossibile la notifica presso la sede sociale senza ulteriori verifiche sull'irreperibilità; ha inoltre dedotto che, in alternativa, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso la residenza del legale rappresentante. Con il terzo motivo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi e insufficiente motivazione sulla ritenuta validità della notifica. Il fallimento ha resistito con controricorso. La Corte d'appello aveva già ritenuto valida la notifica e accertato l'esistenza dei presupposti del fallimento; il ricorso per cassazione ha attaccato solo i profili processuali, non anche la statuizione di merito sull'insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello conteneva anche una autonoma motivazione non impugnata sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, con conseguente formazione del giudicato interno sullo stato di insolvenza e sulla fallibilità della società; ciò rendeva prive di interesse, e quindi inammissibili, le censure limitate alla ritualità della notifica. In ogni caso, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata indicazione della data della relata non invalida la notifica quando da essa non decorra alcun termine perentorio, e ha ribadito che, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., una volta che l'ufficiale giudiziario attesti di essersi recato presso la sede e di non aver potuto eseguire la notifica per la totale assenza di persone riferibili alla società, non sono necessarie ulteriori ricerche per accertare l'irreperibilità; la notifica si perfeziona col deposito presso la casa comunale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 148 c.p.c.
La disciplina della relata e delle formalità di notificazione è stata invocata per contestare la validità dell'atto, ma la Corte ha escluso che la mancanza della data nella relata fosse causa di nullità quando la data non è rilevante ai fini del rispetto di un termine perentorio.
art. 15, comma 3, l. fall.
Prevede modalità subordinate di notificazione del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione; se la notifica a mezzo PEC non riesce e l'ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede dell'impresa, non può eseguire la notifica, il deposito presso la casa comunale è sufficiente senza ulteriori ricerche sull'irreperibilità.
art. 160 c.p.c.
La nullità della notificazione per incertezza assoluta sulla data va limitata ai casi in cui la data sia rilevante per il compimento dell'atto entro un termine.
art. 2700 c.c.
L'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa il luogo dell'accesso e l'esito negativo della notificazione fa fede privilegiata fino a querela di falso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto inammissibile, poiché le censure non colpivano la ratio decisoria autonoma non impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito contiene una ratio autonoma e non impugnata idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione che colpisca solo rationes ulteriori è inammissibile per difetto di interesse.
- La nullità della notificazione per omissione della data non sussiste quando la data non è funzionale al rispetto di un termine perentorio per l'esercizio di diritti o difese.
- Nella notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, una volta attestata dall'ufficiale giudiziario l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede dell'impresa, il deposito dell'atto presso la casa comunale è sufficiente, senza che siano necessarie ulteriori indagini sull'irreperibilità del destinatario.
- L'attestazione dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'accesso e sull'esito negativo della notificazione, in mancanza di querela di falso, fa piena prova fino a falso quanto ai fatti attestati.
- Le doglianze ex art. 360, n. 5 c.p.c. non possono utilmente superare una decisione già sorretta da una ratio autonoma non censurata.
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