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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02009/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di uno degli imputati per minaccia aggravata e per una contravvenzione in materia di armi, e dell'altro imputato per resistenza a pubblico ufficiale, nei confronti di alcuni carabinieri. Il primo ricorrente ha dedotto vizi di motivazione: ha contestato la sufficienza della prova sul delitto di minaccia, la qualificazione del coltello da lui detenuto come arma/strumento atto ad offendere ai fini della contravvenzione in materia di armi, e la pretesa prescrizione di tale contravvenzione prima della decisione di appello. Il secondo ricorrente ha dedotto vizi di motivazione sulla ricostruzione del fatto e sulla configurabilità del dolo, sostenendo che la condotta si sarebbe collocata dopo la conclusione dell'intervento dei carabinieri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che le censure rivolte alla ricostruzione del fatto e all'elemento psicologico miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato e reiterativo il motivo del primo ricorrente sulla natura del coltello, poiché non si confrontava con la qualificazione già operata nella sentenza impugnata. Quanto alla dedotta prescrizione della contravvenzione in materia di armi, ha escluso che fosse maturata, richiamando la sospensione del termine prevista dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente, ha condannato entrambi i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    La condanna confermata in appello riguardava la minaccia aggravata; la Cassazione non entra nel merito della prova perché la censura è inammissibile come rivalutazione del fatto.

  • art. 4, legge n. 110 del 1975

    La contravvenzione in materia di armi è stata ritenuta sussistente in relazione al coltello brandito dall'imputato; la doglianza sulla sua qualificazione è stata giudicata manifestamente infondata.

  • art. 336 c.p.

    La condanna confermata in appello riguardava la resistenza o violenza a pubblico ufficiale verso carabinieri; le doglianze sulla prova e sul dolo sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del fatto.

  • legge n. 103 del 2017

    È stata richiamata per affermare che la sospensione del termine di prescrizione ha impedito la maturazione della prescrizione della contravvenzione in materia di armi.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione, mirino a ottenere una nuova valutazione della prova o una diversa ricostruzione del fatto.
  • Quando la sentenza impugnata abbia già qualificato il fatto e la ricorrente deduca solo una diversa lettura del medesimo dato fattuale, il motivo è manifestamente infondato se non si confronta realmente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • La dedotta prescrizione deve essere esclusa quando operi una causa legale di sospensione del termine, che va applicata secondo il regime normativo richiamato dalla Corte.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeDetenzione di armiMinacce
RamiProcesso penaleReati contro la PAArmiDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

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