Cassazione Penale, Sentenza n. 2351/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Piergiacomi Marco era stato condannato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n.159) perché il 17/05/2018 non era reperibile in casa tra le 21:00 e le 7:00 (ora 4:30). La Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione con un precedente reato commesso il 16/01/2019 e già giudicato con rito abbreviato dal Tribunale di Ancona. Il ricorrente ha impugnato la decisione denunciando, tra l'altro, l'inosservanza di norme processuali (art. 442 c.p.p.), lamentando in particolare che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato la diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato nel calcolo dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato un errore nel modo di costruire l'operazione aritmetica per l'applicazione della continuazione quando uno o più reati sono stati giudicati con rito abbreviato. La giurisprudenza consolidata impone di determinare la pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, applicare poi l'aumento per continuazione e, infine, computare la diminuente per il rito sull'intero ottenuto. La Corte d'appello aveva invece proceduto in modo difforme (non risultando che l'aumento fosse stato calcolato tenendo conto della diminuente). Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio su tale punto (nessuna rinnovazione del giudizio sui fatti, il motivo riguarda il calcolo della pena). In primo grado e in appello la pena complessiva era stata quantificata in 10 mesi di reclusione (pena base di 8 mesi per il reato più grave aumentata di 2 mesi per il reato oggetto del procedimento), ma la determinazione dell'aumento è stata ritenuta viziata e va ricalcolata conformemente ai criteri indicati.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma delittuosa invocata per la condotta contestata: violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (obbligo di soggiorno e divieto di allontanamento notturno).
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come vizio processuale (nullità). La Corte ha comunque fondato la decisione sul corretto principio applicativo relativo al calcolo della pena in presenza di continuazione e riti abbreviati, più che su una nullità formale ex art. 442.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019 (Ben Salam Samir)
Principio secondo cui, nel caso di continuazione tra reati giudicati in distinti riti abbreviati, occorre determinare la pena base prima della diminuente, applicare l'aumento per continuazione su tale pena base, e poi applicare la diminuzione per il rito sull'intero risultante.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015 (Dedinca)
Precisa che è ammesso un diverso modus procedendi (partire da pene già diminuite) soltanto se il giudice specifica che anche l'aumento per continuazione è stato determinato con la diminuente applicata; in tal caso l'aritmetica può dare risultati equivalenti.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati giudicati con riti abbreviati, la sequenza corretta è: 1) determinare la pena base del reato più grave prima dell'applicazione della diminuente del rito; 2) applicare l'aumento per continuazione su tale pena base; 3) applicare infine la diminuente prevista per il rito abbreviato sull'intero così ottenuto.
- Se il giudice parte da pene già diminuite per il rito abbreviato, deve espressamente dichiarare che anche l'aumento per continuazione è stato calcolato tenendo conto della diminuente, altrimenti il calcolo è viziato.
- Errori aritmetici o omissioni esplicite nella descrizione del criterio usato per calcolare l'aumento per continuazione possono determinare annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione della pena.
- La difesa che contesta una pena risultante da continuazione e riti abbreviati dovrebbe chiedere che il giudice motivi chiaramente la sequenza di calcolo (pena base, aumento, applicazione della diminuente) o, in mancanza, proporre ricorso per cassazione sul punto.
- La pronuncia non incide sul giudizio di responsabilità sui fatti quando l'annullamento è limitato al solo calcolo della pena; il rinvio riguarda esclusivamente la determinazione dell'aumento per continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →