Cassazione Penale, Sentenza n. 00301/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha applicato la misura custodiale per reati relativi al D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi). Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata partecipazione associativa, sostenendo che il ruolo attribuitogli (confezionamento delle dosi) era episodico e marginale, privo di elementi indicativi di stabile appartenenza (assenza di telefono criptato, rimproveri del fratello per scarsa qualità che dimostrerebbero revoca dell'incarico), nonché l'irrilevanza temporale dell'unico reato-fine (datato 2020) e la mancata attualità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità sulle misure cautelari sia limitato e non ammetta una nuova valutazione di merito. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale che, sulla base di intercettazioni e riscontri, ha ritenuto provato un ruolo stabile e funzionale del ricorrente nel sodalizio familiare (deleghe a confezionare 200-300 pezzi, lavoro sinergico con il fratello, direttive impartite dai vertici), nonché l'uso del metodo mafioso e il radicamento territoriale dell'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il dato temporale non sia determinante: va valutata la possibilità di prosecuzione dell'attività criminale, l'assenza di prova del distacco dal sodalizio e l'inidoneità degli arresti domiciliari in un contesto in cui l'associazione operava e dominava. Conseguentemente è stata confermata la custodia; il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (art. 74 e art. 73)
Gli articoli relativi al traffico di stupefacenti e alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico sono stati interpretati insieme alle risultanze probatorie per ritenere sussistente una partecipazione associativa stabile, anche se il ruolo materiale era il confezionamento delle dosi: tale attività, se continuativa e funzionale all'organizzazione familiare e al controllo della piazza, integra il contributo volontario e consapevole al programma criminale.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari non è automaticamente superata dal solo decorso del tempo. Il giudice valuta complessivamente fattori quali durata e persistenza dell'attività associativa, radicamento territoriale e assenza di prova del distacco dal sodalizio; pertanto la distanza temporale dai reati-fine è un elemento ma non dirimente.
Art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Corte non riesamina liberamente le valutazioni di fatto già svolte dal giudice di merito, salvo vizio di motivazione o di diritto.
- La partecipazione a un'associazione familiare per lo spaccio può essere desunta anche da ruoli materiali apparentemente "marginali" (es. confezionamento delle dosi) se ricorrono continuità, sinergia con altri affiliati, direttive dai vertici e rilevanza funzionale all'attività di spaccio.
- Intercettazioni che mostrano direttive, quantitativi (es. 200-300 pezzi) e riferimenti temporali precedenti agli arresti possono comprovare la stabilità del ruolo e la volontà di proseguire l'attività del sodalizio.
- La mera distanza temporale dagli ultimi reati-fine non è sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari: è necessario dimostrare la rescissione effettiva del vincolo associativo e un cambiamento di vita concreto e verificabile.
- La scelta della misura cautelare deve considerare il contesto territoriale e la reale efficacia della misura (es. gli arresti domiciliari possono essere inidonei se rappresentano il luogo in cui l'associazione opera e detiene controllo).
- Per ottenere la revoca della misura il difensore deve fornire elementi concreti e probatori che contrastino la ricostruzione del giudice di merito (prove del mutamento di vita, lavoro stabile e lecita, prova di distacco dal gruppo o di ineffettività delle intercettazioni).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00271/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00272/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00273/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00274/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00277/2026 del 07/01/2026
- Sentenza penale · 7 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00278/2026 del 07/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →