Sentenza del 25/01/2022 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Aree adibite a cave qualificate dal Piano Regolatore comunale quali aree edificabili - Applicabilità dell'imposta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'Ici/IMU alle aree adibite a cave: il piano regolatore comunale le qualifica come aree edificabili e sussiste una concreta edificabilità limitata a fabbricati strumentali all'attività estrattiva. Di conseguenza l'imposta è dovuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicabilità dell'IMU/ICI alle aree utilizzate come cave, sostenendo che tali aree non dovessero essere considerate aree edificabili e quindi non assoggettabili all'imposta. Il Comune aveva qualificato le aree, nel piano regolatore comunale, come aree edificabili; inoltre la possibilità di edificazione, seppure limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali all'attività estrattiva, era ritenuta concreta.
Norme richiamate
c.c. art. 2953
La norma viene richiamata nella sentenza; dal testo emerge che è stata considerata sullo sfondo degli aspetti di diritto privato/possesso, ma non è decisiva rispetto alla qualificazione urbanistica e fiscale dell'area
Cass. n. 14410/2017
Giurisprudenza richiamata in senso favorevole all'assoggettamento a imposta quando la pianificazione urbanistica qualifica l'area come edificabile
Ctr Lazio sez. 17 n. 6/18 e sez. 4 n. 5755/17 (contrastanti)
Decisioni di merito con orientamenti contrari, richiamate in sede di confronto: alcune Corti regionali hanno ritenuto non applicabile l'imposta in casi simili, indicando la presenza di contrasti giurisprudenziali
Massime di principio
- Se il piano regolatore comunale qualifica un'area come edificabile, l'Imu/ICI è generalmente applicabile anche se l'uso attuale è estrattivo (cava).
- Non è necessario che l'area sia immediatamente destinata a edificazione civile: basta una concreta possibilità di edificazione anche limitata (es. fabbricati strumentali all'attività) per configurare il presupposto impositivo.
- Per contestare l'imponibilità è fondamentale dimostrare sia l'assenza di qualificazione urbanistica edificabile sia l'impossibilità concreta di realizzare edificazioni (vincoli tecnici, paesaggistici o normativa speciale che escludano qualsiasi edificabilità).
- Data l'esistenza di giurisprudenza contrastante, è opportuno valutare con attenzione le specifiche del piano regolatore, la destinazione d'uso effettiva, le autorizzazioni urbanistiche rilasciate e la dotazione di strumenti probatori (perizie tecniche, pareri urbanistici) prima di proporre ricorso.
- In caso di contenzioso, citare pronunce della Cassazione favorevoli alla tesi dell'ente impositore può essere determinante; tuttavia le decisioni delle Corti territoriali possono condurre a esiti diversi in base agli elementi fattuali e alla normativa locale.
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