Sentenza n. 1240/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 993/2025, pubblicata il 03.04.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 15.5.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “Accoglie il ricorso e dichiara il diritto al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” di ANTONELLA RISOLA per l’anno scolastico 2023/2024” “e 2023/2024; 2. Per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato; 2. Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 0,00 per spese di contributo unificato, e in € 1.430,00 per compensi Firmato Da: SODO SAVERIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 50d83865025ccc7c56054b1208ee51c7 Sentenza n. 993/2025 pubbl. il 03/04/2025 RG n. 8048/2024 professionali oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge in favore ex art. 93 c.p.c. del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 993/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 993/2025, pubblicata il 3 aprile 2025, notificata il 15 maggio 2025 e passata in giudicato, non aveva accreditato il beneficio della Carta docente per l’anno scolastico 2023/2024 secondo le modalità riconosciute ai dipendenti a tempo indeterminato. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta; ha inoltre domandato la fissazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, verificando la regolarità processuale, la comprovata formazione del giudicato e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla PA. Ha rilevato che il Ministero, costituitosi, non aveva contestato l’inadempimento e gli ha ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, fatti salvi eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da esercitare entro i successivi 60 giorni; non è previsto compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico inserito nell’amministrazione debitrice. Ha respinto la domanda di astreintes, ritenendone manifestamente iniqua l’applicazione nel caso concreto e richiamando l’esigenza di un uso prudente dell’istituto. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e dei provvedimenti a esse equiparati.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale del 7.10.2025.
Nel giudizio di ottemperanza il termine per il deposito del ricorso è dimezzato, e il rispetto di tale termine concorre alla regolarità processuale del ricorso.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale del 7.10.2025.
Per l’ammissibilità dell’ottemperanza nel caso esaminato rileva che il titolo azionato abbia comprovata efficacia di cosa giudicata, attestata dalla certificazione della cancelleria.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Inoltre, la predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 15/05/2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
L’azione esecutiva nei confronti della PA debitrice di somme di denaro può iniziare soltanto dopo l’infruttuoso decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Deve essere, invece, respinta la domanda della parte ricorrente volta ad ottenere, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la fissazione delle astreintes, così come proposta, apparendo ciò anche nella specie manifestamente iniquo, tenuto conto della circostanza che, per quanto le espressioni legislative “ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative” siano “espressioni piuttosto generiche”, da esse “si evince tuttavia che il legislatore sembra auspicare un uso prudente di tale istituto (anche perché nel processo amministrativo comporta, di regola, un esborso di pubblico denaro)” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 29 gennaio 2016, n. 204)
La penalità di mora può essere negata quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; l’istituto richiede un uso prudente, anche per il possibile esborso di denaro pubblico.
art. 91 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico della parte soccombente.
art. 26 c.p.a.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La regolazione delle spese del giudizio amministrativo segue il criterio della soccombenza.
art. 93 c.p.c.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario; la cognizione resta circoscritta alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi a domande ulteriori, anche se a esso correlate.
- L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere intrapresa soltanto dopo l’infruttuoso decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
- Quando il titolo è passato in giudicato, l’inadempimento non è contestato dall’amministrazione e il termine per l’esecuzione è decorso, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista per l’ottemperanza non va applicata automaticamente: può essere negata quando, nel caso concreto, risulti manifestamente iniqua, dovendosi fare dell’istituto un uso prudente anche in considerazione dell’esborso di denaro pubblico.
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