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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Messina lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 81 cod. pen.: essendo l'imputato recidivo ai sensi dell'art. 99, comma 4, l'aumento per la continuazione avrebbe dovuto essere almeno pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (art. 81, comma 4). La Corte territoriale aveva fissato la pena per il reato più grave in anni 2 e mesi 1 di reclusione ed € 450,00 e aveva applicato l'aumento per la continuazione in soli 3 mesi e € 50, misura inferiore al minimo legale (1/3 risultante pari a 8 mesi e € 150).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'aumento per la continuazione fosse stato determinato in misura inferiore al minimo previsto dall'art. 81, comma 4 cod. pen. Ha perciò annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione e ha rinviato per nuovo giudizio, sull'unico punto, ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina. Ha dichiarato altresì l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 4, cod. pen.

    in caso di soggetti recidivi ex art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento per la continuazione non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave

    La Corte ha ritenuto che, dichiarata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, l'aumento per continuazione debba essere quantificato in misura non inferiore a 1/3 della pena relativa al reato più grave; l'applicazione di un aumento inferiore è illegittima.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (come contestata nel caso)

    Individua il tipo di recidiva che, se accertata, attiva la norma speciale dell'art. 81, comma 4, imponendo il limite minimo dell'aumento per continuazione.

  • art. 620, lett. I, cod. proc. pen.

    non è possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett. I cod. proc. pen. trattandosi di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

    La Corte di legittimità non può sostituirsi al merito nella determinazione discrezionale dell'aumento; quando la valutazione è discrezionale è necessario il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio su quel punto.

  • art. 624, cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata la irrevocabilità della declaratoria di responsabilità penale dell'imputato

    Nonostante l'annullamento limitato dell'aspetto sanzionatorio, la declaratoria di responsabilità penale resta irrevocabile e non si rimettono in discussione gli elementi che hanno fondato la condanna.

  • artt. 477, 482, 624 cod. pen.; art. 61 n.2 cod. pen.

    norme a cui si riferiscono i reati e l'aggravante contestata all'imputato

    Indicano i reati contestati (falsità, ricettazione/furto a seconda della natura dei capi contestati) e l'aggravante applicata; la decisione sulla recidiva e sull'aumento per continuazione ha riguardato la determinazione della pena complessiva per tali fattispecie.

Massime di principio

  • Se al giudice di merito è accertata la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, l'aumento per continuazione deve essere almeno pari a un terzo della pena relativa al reato più grave: calcolare e motivare esplicitamente tale minimo.
  • Se l'aumento per continuazione è stato fissato in misura inferiore al minimo legale, il vizio può portare all'annullamento limitato della sentenza e al rinvio per nuovo esame di quella sola determinazione.
  • La Corte di Cassazione non può ricalcolare le scelte discrezionali del giudice di merito (art. 620, lett. I c.p.p.); quando si tratta di valutazioni discrezionali è necessario il rinvio ad altra sezione.
  • L'annullamento limitato non cancella la declaratoria di responsabilità quando la cassazione lo dichiara ai sensi dell'art. 624 c.p.p.: la colpevolezza resta definitiva, si rivede solo la parte sanzionatoria interessata dal vizio.
  • In fase di motivazione il giudice deve esplicitare il calcolo della pena: pena base per il reato più grave, aumenti per recidiva e aggravanti, e quindi l'aumento per continuazione confrontato con il minimo legale (1/3) per evitare future impugnazioni.

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