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Sentenza

Sentenza n. 1483/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4972/2024, depositata e resa pubblica il 01.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21028/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.04.2025;

Giustizia amministrativa202506443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione della Carta elettronica per un valore complessivo di € 3.000,00, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era passata in giudicato e il titolo era stato notificato all'Amministrazione l'8 ottobre 2024; inoltre, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non risultando provato l'adempimento, la ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le condizioni per l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e rilevando l'assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante l'assegnazione della Carta elettronica per gli importi e le annualità riconosciuti, oltre agli interessi previsti dal titolo. Ha accolto la richiesta di astreinte, qualificandola come misura sanzionatoria e compulsoria, e ha ritenuto assimilabile a un'obbligazione pecuniaria l'obbligo di emissione dei buoni elettronici, in ragione della precisa determinazione del loro valore economico. La penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sul valore complessivo del beneficio, decorrente dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorte capitale. È stato nominato, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la parte soccombente è una pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso esaminato, tale termine risultava inutilmente decorso.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, affidandogli il compimento degli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria; la misura può essere parametrata agli interessi legali sul valore economico della prestazione dovuta e contenuta entro un limite massimo fissato dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Prima di procedere all'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996; verificata la decorrenza senza adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione in un termine ulteriore.
  • La mancata prova dell'adempimento del giudicato giustifica l'ordine giudiziale di dare piena e integrale esecuzione alla decisione entro un termine stabilito dal giudice dell'ottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sanzionatoria e compulsoria e può essere applicata anche quando l'obbligo di facere consiste nell'emissione di buoni o benefici elettronici, se il valore economico della prestazione è determinato; la penalità può essere commisurata agli interessi legali sul valore dovuto e assoggettata a un limite massimo.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, legittimo impedimento all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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