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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07950/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa per il recupero di rate di mutuo ritenute insolute: la debitrice aveva acquistato un immobile accollandosi un mutuo ipotecario già in essere, aveva ricevuto precetto e pignoramento, e aveva poi contestato il credito e la legittimità degli atti esecutivi. Nel successivo giudizio di opposizione, il Tribunale aveva in parte riconosciuto l'insussistenza del credito precettato alla data del pignoramento, ma aveva ritenuto sussistente un credito ulteriore fatto valere successivamente; quanto all'opposizione agli atti esecutivi, era stata dichiarata la carenza di interesse della debitrice, mentre era stato accolto il diritto dell'aggiudicatario a ottenere il trasferimento del bene. Su questo ultimo capo la debitrice aveva proposto revocazione per errore di fatto, sostenendo che il giudice non si fosse avveduto della rinuncia all'intervento formalizzata dall'aggiudicatario in udienza. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che non vi fosse errore percettivo ma solo una valutazione giuridica sul significato dell'atto di rinuncia, interpretato come rinuncia agli atti del giudizio non efficace senza accettazione delle altre parti. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 295, 617 e 349 c.p.c., sostenendo che il giudizio di revocazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in attesa della definizione del ricorso per cassazione sulla precedente sentenza; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per eccessività della liquidazione delle spese; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., contestando la condanna al pagamento di una somma equitativa per asserita manifesta infondatezza dell'impugnazione, che non equivarrebbe di per sé a mala fede o colpa grave.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse e perché fondato su un erroneo presupposto di pregiudizialità tra cassazione e revocazione; ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la liquidazione delle spese conforme ai parametri del d.m. n. 55/2014 e giustificata dalla fase di trattazione svolta; ha accolto il terzo motivo, affermando che la mera manifesta infondatezza dell'impugnazione non basta per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., occorrendo l'accertamento di una condotta processuale abusiva, contraria a buona fede e correttezza. Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, decidendo nel merito, ha escluso la condanna della ricorrente al pagamento della somma equitativa in favore delle controparti. Ha compensato per metà le spese del giudizio di legittimità e ha posto la residua metà a carico della controricorrente e dell'intimato in solido.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto e il pignoramento per contestare l'esistenza del credito azionato.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi, poi ritenuta tardiva nel precedente giudizio.

  • art. 495 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla conversione del pignoramento e agli ulteriori versamenti imposti provvisoriamente dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Richiamato per il reclamo con cui era stata ottenuta la sospensione dell'esecuzione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Richiamato come fondamento della revocazione per errore di fatto; la Corte ribadisce che l'errore revocatorio deve essere percettivo, decisivo e non valutativo.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato dal Tribunale per qualificare la rinuncia all'intervento come rinuncia agli atti del giudizio, inefficace senza accettazione delle altre parti.

  • art. 100 c.p.c.

    Utilizzato per escludere l'interesse della ricorrente a ottenere la declaratoria di inammissibilità della propria impugnazione.

  • art. 398, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che la disciplina vigente prevede una sospensione facoltativa del giudizio o del termine per cassare, non una pregiudizialità necessaria della revocazione rispetto alla cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese e alla loro liquidazione secondo i parametri normativi.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Utilizzato per verificare la correttezza della liquidazione dei compensi professionali, ritenuta conforme allo scaglione di valore della causa.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Interpretato nel senso che la condanna equitativa presuppone una condotta processuale abusiva, contraria a buona fede e correttezza, e non la sola infondatezza, anche manifesta, dell'impugnazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro di tutela dell'accesso alla giurisdizione, bilanciato con l'esigenza di contrastare azioni dilatorie o pretestuose.

  • art. 2697 c.c.

    Non richiamato espressamente nel ragionamento decisorio, ma non presente come fondamento della decisione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. deve consistere in una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non in una valutazione giuridica o interpretativa del contenuto degli atti processuali.
  • La revocazione non è esperibile quando il fatto dedotto sia stato oggetto di discussione tra le parti o quando la censura investa, in realtà, il modo in cui il giudice ha interpretato gli atti o qualificato giuridicamente un comportamento processuale.
  • La mera infondatezza, anche manifesta, dell'impugnazione non legittima la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.; occorre un accertamento specifico di abuso del processo, cioè di un uso improprio e contrario a buona fede dei rimedi processuali.
  • La liquidazione delle spese di lite va verificata con riferimento allo scaglione di valore della controversia e ai parametri del d.m. n. 55/2014; il giudice conserva un margine discrezionale purché non oltrepassi i limiti tabellari e sia ravvisabile un'attività processuale minima per le fasi considerate.
  • L'interesse ad impugnare manca quando la parte chiede una pronuncia che, per la sua stessa posizione processuale, non potrebbe esserle utile; in particolare, non vi è interesse a ottenere la declaratoria di inammissibilità della propria impugnazione.
  • La disciplina vigente dell'art. 398 c.p.c. non attribuisce al giudizio di cassazione un rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto alla revocazione, prevedendo soltanto una sospensione facoltativa del giudizio o del termine per ricorrere in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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