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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 671/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riconoscimento di una sentenza penale irrevocabile emessa in Svizzera per i reati di frode e falso ai fini dell'art.12 cod. pen. La Corte di appello aveva ritenuto che l'art.3, comma 1, del d.lgs. n.73/2016 consentisse di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza un formale riconoscimento. Il Procuratore generale eccepiva invece che l'art.3 non aveva implicitamente abrogato le disposizioni degli artt.696, 730 e 731 c.p.p., e che la Svizzera, non essendo membro dell'UE, non rientra nel regime del d.lgs. n.73/2016 ma nel regime della Convenzione del Consiglio d'Europa e degli accordi bilaterali Italia-Svizzera, che prevedono l'uso della procedura ordinaria di riconoscimento (art.730 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello abbia erroneamente applicato il regime giuridico riservato agli Stati membri dell'UE (d.lgs. 2 maggio 2016 n.73). Ha affermato che la Confederazione svizzera non è membro dell'UE e per essa continuano ad applicarsi le disposizioni della cooperazione intergovernativa del Consiglio d'Europa e gli accordi integrativi (in particolare l'Accordo Italia-Svizzera del 10/9/1998, art.27). La legge di ratifica (l. n.367/2001) ha novellato l'art.730 c.p.p., ribadendo il ricorso alla procedura ordinaria di riconoscimento. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato ad altra Sezione della Corte di appello perché si pronunci nuovamente tenendo presenti questi principi, lasciando impregiudicate le valutazioni sui presupposti di accoglimento e sull'ammissibilità dell'oggetto del riconoscimento.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n.73 del 2016

    La Corte ha ritenuto che tale norma, che ha attuato la decisione quadro UE sulla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri, non sia applicabile alla Svizzera e non abbia implicitamente abrogato le disposizioni della cooperazione intergovernativa con Stati non membri.

  • art. 12 cod. pen.

    La richiesta di riconoscimento della sentenza svizzera era volta a farla valere ai fini previsti dall'art.12 c.p.; la Corte ha indicato che per ottenere tali effetti con riguardo a Stati non UE occorre seguire le procedure previste per la cooperazione internazionale e il riconoscimento.

  • artt. 696 e 730 cod. proc. pen.

    Gli artt.696 e 730 c.p.p. disciplinano modalità e procedura di assistenza e di riconoscimento delle decisioni penali straniere nell'ambito della convenzione e degli accordi bilaterali; la Corte ha affermato che tali disposizioni continuano ad applicarsi nei rapporti con la Svizzera.

  • d.lgs. 2 maggio 2016 n.73

    Atto di recepimento della decisione quadro UE 2008/675; si applica alle relazioni tra Stati membri dell'Unione europea e non estende il suo regime agli Stati non membri come la Svizzera.

  • Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24/07/2008

    Testo UE riguardante la considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri; la Corte ha ricordato che il d.lgs. n.73/2016 attua tale decisione quadro per i soli Stati membri.

  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20/04/1959

    Quadro generale di cooperazione giudiziaria tra Stati del Consiglio d'Europa; per gli Stati non UE (o per scambi specifici) continua ad operare questo regime integrato con accordi bilaterali.

  • Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 10/09/1998, art.27

    Accordo integrativo alla Convenzione europea che disciplina lo scambio delle decisioni di condanna; la Corte indica che per la Svizzera va applicata questa disciplina, che ha comportato la modifica dell'art.730 c.p.p. tramite legge di ratifica.

  • Legge di ratifica n. 367 del 2001

    La legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera ha novellato l'art.730 c.p.p., confermando l'utilizzo della procedura ordinaria di riconoscimento per le decisioni svizzere.

Massime di principio

  • Quando la sentenza estera proviene da uno Stato membro dell'UE si applicano il d.lgs. n.73/2016 e la decisione quadro 2008/675; se la sentenza proviene da uno Stato non UE (es. Svizzera) va verificato il regime convenzionale o bilaterale applicabile.
  • Per Stati non membri dell'UE, il riconoscimento di una condanna penale straniera richiede l'uso delle procedure previste dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dagli accordi bilaterali (in Italia, art.730 c.p.p. come novellato dalla legge di ratifica).
  • Non si può interpretare l'art.3 del d.lgs. n.73/2016 come implicitamente abrogante le norme procedurali domestiche di cooperazione con Stati terzi: occorre verificare l'applicabilità territoriale/oggettiva della norma UE.
  • In una richiesta di riconoscimento occorre comunque valutare i presupposti materiali e processuali: irrevocabilità della sentenza straniera, identità della persona, corrispondenza del fatto punibile, rispetto dei diritti fondamentali e assenza di ostacoli come il ne bis in idem.
  • La Corte chiamata a decidere su tali richieste deve preliminarmente individuare il quadro convenzionale o normativo pertinente (UE vs. Consiglio d'Europa vs. accordi bilaterali) e applicare la procedura domestica di riconoscimento che tale quadro impone.
  • Le leggi di ratifica di accordi internazionali possono modificare specifici articoli del codice di procedura penale (es. art.730 c.p.p.): è necessario tenerne conto nella determinazione della procedura corretta.

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