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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41788/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'appello avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (del 04/02/2022) sostenendo: mancata, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in ordine alla gravità indiziaria; omissione di risposta a plurime e specifiche doglianze difensive depositate in udienza del 26/05/2022 (tra cui il presunto travisamento delle dichiarazioni del collaboratore Dante Mannolo che avrebbero escluso la partecipazione dell'odierno ricorrente al fatto estorsivo, l'errata applicazione degli artt. 192 commi 3 e 4 c.p.p. con riferimento all'attendibilità della persona offesa, la mancata valutazione della documentazione depositata e la contraddittorietà rispetto alla posizione analoga di altro indagato, Caterisano Santino). In sede di motivi nuovi è stato inoltre ribadito il ruolo marginale e occasionale dell'indagato e la vetustà degli eventi per contestare l'esistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente sul vizio motivazionale: ha constatato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione esigua, assertiva e non aveva dato risposta puntuale alle censure difensive, né aveva esaminato la documentazione allegata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., invitando il giudice di merito a rispondere in modo congruo a tutte le censure e a rivalutare, ove superate le censure, la sussistenza delle esigenze cautelari. Inoltre la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti di cui alle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 416-bis comma 1 c.p.

    La norma è richiamata per l'aggravante applicata ai reati contestati; la decisione non entra nel merito della configurazione del 416-bis ma ne segnala la rilevanza fattuale a monte dell'ordinanza cautelare

  • art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.

    La Corte censura l'errata applicazione da parte del Tribunale del riesame: i giudici dovevano valutare correttamente l'attendibilità delle dichiarazioni (persona offesa e collaboratore) e tenere conto delle prescritte cautele probatorie nell'apprezzamento degli elementi indiziari

  • art. 292 comma 1 lett. c)-bis c.p.p.

    La Corte richiama l'obbligo del giudice di motivare specificamente il perché non ritiene rilevanti gli elementi addotti dalla difesa e di dare risposta puntuale alle deduzioni difensive

  • art. 309 c.p.p.

    La norma è invocata per disporre il rinvio per nuovo esame al giudice competente, ove la Corte annulla per vizio motivazionale

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    La disposizione stabilisce gli adempimenti di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e gli eventuali provvedimenti conseguenti durante la detenzione; la Corte dispone la trasmissione della copia della sentenza al direttore

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve dare risposta puntuale e non meramente generica a ogni deduzione difensiva: risposte apodittiche o omissioni di esame costituiscono vizio rilevabile in Cassazione
  • Se la difesa denuncia travisamento di dichiarazioni di collaboratori o della persona offesa, il giudice deve esaminare i relativi atti e motivare sul loro contenuto e attendibilità
  • La motivazione 'per relationem' che rinvia all'ordinanza impugnata è ammessa solo se le censure difensive non sono tali da disarticolare il ragionamento probatorio originario; in caso contrario occorre risposta esplicita
  • In presenza di posizioni analoghe tra coindagati il giudice deve spiegare eventuali trattamenti differenziati nella valutazione della gravità indiziaria
  • L'annullamento per carenza motivazionale comporta il rinvio per un nuovo esame, con conseguente obbligo per il giudice di rivalutare anche le esigenze cautelari e l'eventuale adozione di misure meno afflittive se del caso

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