Cassazione Penale, Sentenza n. 41788/2022 del 04/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'appello avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (del 04/02/2022) sostenendo: mancata, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in ordine alla gravità indiziaria; omissione di risposta a plurime e specifiche doglianze difensive depositate in udienza del 26/05/2022 (tra cui il presunto travisamento delle dichiarazioni del collaboratore Dante Mannolo che avrebbero escluso la partecipazione dell'odierno ricorrente al fatto estorsivo, l'errata applicazione degli artt. 192 commi 3 e 4 c.p.p. con riferimento all'attendibilità della persona offesa, la mancata valutazione della documentazione depositata e la contraddittorietà rispetto alla posizione analoga di altro indagato, Caterisano Santino). In sede di motivi nuovi è stato inoltre ribadito il ruolo marginale e occasionale dell'indagato e la vetustà degli eventi per contestare l'esistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente sul vizio motivazionale: ha constatato che il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione esigua, assertiva e non aveva dato risposta puntuale alle censure difensive, né aveva esaminato la documentazione allegata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., invitando il giudice di merito a rispondere in modo congruo a tutte le censure e a rivalutare, ove superate le censure, la sussistenza delle esigenze cautelari. Inoltre la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti di cui alle disposizioni attuative del codice di procedura penale.
Norme richiamate
art. 416-bis comma 1 c.p.
La norma è richiamata per l'aggravante applicata ai reati contestati; la decisione non entra nel merito della configurazione del 416-bis ma ne segnala la rilevanza fattuale a monte dell'ordinanza cautelare
art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.
La Corte censura l'errata applicazione da parte del Tribunale del riesame: i giudici dovevano valutare correttamente l'attendibilità delle dichiarazioni (persona offesa e collaboratore) e tenere conto delle prescritte cautele probatorie nell'apprezzamento degli elementi indiziari
art. 292 comma 1 lett. c)-bis c.p.p.
La Corte richiama l'obbligo del giudice di motivare specificamente il perché non ritiene rilevanti gli elementi addotti dalla difesa e di dare risposta puntuale alle deduzioni difensive
art. 309 c.p.p.
La norma è invocata per disporre il rinvio per nuovo esame al giudice competente, ove la Corte annulla per vizio motivazionale
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
La disposizione stabilisce gli adempimenti di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario e gli eventuali provvedimenti conseguenti durante la detenzione; la Corte dispone la trasmissione della copia della sentenza al direttore
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve dare risposta puntuale e non meramente generica a ogni deduzione difensiva: risposte apodittiche o omissioni di esame costituiscono vizio rilevabile in Cassazione
- Se la difesa denuncia travisamento di dichiarazioni di collaboratori o della persona offesa, il giudice deve esaminare i relativi atti e motivare sul loro contenuto e attendibilità
- La motivazione 'per relationem' che rinvia all'ordinanza impugnata è ammessa solo se le censure difensive non sono tali da disarticolare il ragionamento probatorio originario; in caso contrario occorre risposta esplicita
- In presenza di posizioni analoghe tra coindagati il giudice deve spiegare eventuali trattamenti differenziati nella valutazione della gravità indiziaria
- L'annullamento per carenza motivazionale comporta il rinvio per un nuovo esame, con conseguente obbligo per il giudice di rivalutare anche le esigenze cautelari e l'eventuale adozione di misure meno afflittive se del caso
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