Cassazione Civile, Ordinanza n. 07213/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società operante nel settore editoriale aveva stipulato il 20 febbraio 2012 una polizza multirischi con un'assicurazione. In seguito a un evento di forte pioggia del 13 novembre 2012, un proprio magazzino fu invaso dall'acqua e alcuni volumi cartacei andarono al macero. La società, dopo un procedimento di accertamento tecnico preventivo, agì per ottenere l'indennizzo assicurativo, sostenendo che il danno rientrasse nella copertura della polizza. Il Tribunale e poi la Corte d'appello respinsero la domanda, ritenendo che l'evento fosse riconducibile a una piena del Tevere e dei suoi affluenti, quindi a un rischio escluso dalla polizza, che copriva solo bagnamenti e allagamenti e non inondazioni e alluvioni. In cassazione la società propose tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione del contratto e dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione della causa in concreto del contratto; 2) violazione degli artt. 1362 e seguenti c.c. e erronea interpretazione delle clausole contrattuali; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per difetto di prova sulla certa riconducibilità dei danni a un'alluvione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché la società ricorrente non aveva tempestivamente depositato la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c. La notificazione del ricorso era inoltre avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, rendendo inapplicabile la c.d. prova di resistenza. La successiva produzione della relata ai sensi dell'art. 372 c.p.c. non ha sanato il vizio. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, c.p.c.
il mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
il ricorso è stato definito sulla base della proposta accelerata, poi deciso dal collegio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale dopo richiesta della ricorrente.
art. 1325 c.c.
richiamato nel primo motivo per la dedotta mancata valutazione della causa in concreto del contratto.
art. 1362 c.c.
richiamato per la dedotta errata interpretazione del contratto di assicurazione.
art. 1366 c.c.
richiamato nel primo motivo come criterio ermeneutico contrattuale.
art. 1370 c.c.
richiamato nel primo motivo come criterio di interpretazione delle clausole contrattuali.
art. 1882 c.c.
richiamato nel primo motivo con riferimento alla disciplina del contratto di assicurazione.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia o mancata considerazione della causa concreta.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per lamentare l'erronea valutazione del materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di onere della prova della riconducibilità del danno all'evento denunciato.
art. 372 c.p.c.
la produzione successiva della relata non è idonea a sanare l'omissione del deposito tempestivo richiesto dall'art. 369 c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
poiché il giudizio è stato definito conformemente alla proposta accelerata, la Corte ha applicato le sanzioni pecuniarie previste dai commi 3 e 4.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di improcedibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è un adempimento essenziale; la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- La successiva produzione della relata non sana l'omissione quando il deposito tempestivo richiesto dall'art. 369 c.p.c. non sia stato effettuato nel termine, poiché la parte che dichiara l'avvenuta notificazione assume un onere di autoresponsabilità processuale.
- La c.d. prova di resistenza può impedire la declaratoria di improcedibilità solo quando dalla documentazione in atti sia comunque possibile verificare, sin dal deposito del ricorso, la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve.
- In presenza di improcedibilità del ricorso in cassazione definito secondo la proposta accelerata, trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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