Cassazione Civile, Ordinanza n. 30540/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito in Roma, microzona 7, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, con revisione del classamento. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo motivato il riclassamento per effetto della qualità urbana del contesto e della riqualificazione della zona, ma aveva rideterminato la classe dell'immobile da 7 a 5 anche valorizzando una perizia di parte e le caratteristiche del singolo immobile e degli appartamenti della stessa palazzina. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente utilizzato una perizia di parte limitata al singolo immobile, senza considerare il quadro complessivo richiesto dalla norma.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il motivo perché, in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve essere rigorosa, completa e specifica sia con riguardo alla microzona sia con riguardo al singolo immobile; l'amministrazione deve indicare in modo dettagliato gli interventi e le trasformazioni urbane che giustificano la riqualificazione della microzona e fornire riscontri estimativi individualizzanti. La sentenza impugnata è considerata congrua nella parte in cui valorizza le caratteristiche del singolo immobile e degli altri appartamenti della medesima palazzina. Le spese sono compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sul tema.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione del classamento nelle microzone richiede che la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona sia effettivamente accertata e che la motivazione del riclassamento sia specifica e rigorosa, non potendo fondarsi sulla sola evoluzione del mercato immobiliare.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo è proposto come denuncia di violazione di legge, ma non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La scelta legislativa è ritenuta non irragionevole, ma proprio la natura diffusa dell'operazione impone un obbligo di motivazione particolarmente rigoroso, tale da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni del provvedimento.
Massime di principio
- Nella revisione del classamento catastale delle unità immobiliari site in microzone comunali, la motivazione dell'atto deve essere completa, specifica e razionale, con riferimento sia alla microzona sia al singolo immobile.
- Non è sufficiente un generico richiamo alla rivalutazione del mercato immobiliare o a formule stilistiche sulla riqualificazione urbana: l'amministrazione deve indicare gli interventi concreti e le trasformazioni che hanno inciso sulla microzona.
- L'attribuzione della classe catastale deve tenere conto congiuntamente della qualità urbana del contesto, della qualità ambientale della zona di mercato e delle caratteristiche edilizie del singolo immobile e del fabbricato.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove se il giudice di merito ha svolto un apprezzamento coerente e logicamente motivato.
- In presenza di consolidamento recente della giurisprudenza sul punto, la compensazione delle spese può essere giustificata.
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